GESTIONE SANITARIA DEL COVID-19. REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE PER PERSONALE MEDICO SANITARIO

GESTIONE SANITARIA DEL COVID-19. REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE PER PERSONALE MEDICO SANITARIO

mercoledì 16 giugno 2021

Con l’introduzione dell’art 3-bis nella legge di conversione del D.L. 44/2021 è stata rafforzata la tutela giuridica per il personale medico e sanitario occupato in questa fase di emergenza con l’introduzione dell’art. 3-bis che prevede una parziale attenuazione della loro responsabilità in determinati casi e a specifiche condizioni

In via preliminare ricordiamo che la nuova norma non va confusa con l’art. 3 già presente che prevede, come noto, l’esclusione di responsabilità penali per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 c.p.) in capo al personale medico e sanitario incaricato della vaccinazione, laddove la stessa sia operata in applicazione scrupolosa delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti e del Ministero della Salute.

Non limitato quindi solo ai soggetti impiegati operativamente nella somministrazione del vaccino anti-COVID, è stato aggiunto l’art. 3-bis che, in termini più generali, limita la PUNIBILITA’ a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali (artt. 589 e 590 c.p.), per i fatti commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovino causa e si collochino nella situazione di emergenza solo nei casi di colpa grave, anche qui però con effetti retroattivi validi dal 31 gennaio 2020, data in cui come si ricorderà lo stesso è stato inizialmente dichiarato.

Tale tutela è valida peraltro per qualsiasi attività di professione sanitaria anche se non inerenti il COVID-19.

Rimandando sempre al portale del Ministero della Salute per un elenco di tali professioni sanitarie, precisiamo che in tale ambito debbano essere compresi in linea generale i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici e dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, degli psicologi.

Ai fini della valutazione del grado di colpa, il comma 2 prevede che il giudice dovrà tener conto tra i fattori che ne possono escludere la gravità:

  • la limitatezza delle conoscenze scientifiche sulle patologie derivanti dall’infezione da SARS-Cov-2 e sulle terapie appropriate;
  • la scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare;
  • il minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza.