ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI E MAGGIORAZIONE ANF

ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI E MAGGIORAZIONE ANF

Come illustrato nella Newsletter n. 06/2021, con la legge n. 46/2021 il Parlamento ha dato “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”.

mercoledì 16 giugno 2021

Con il provvedimento in esame, emanato nelle more dell’adozione dei relativi decreti legislativi attuativi, vengono introdotte in via temporanea, misure immediate volte a sostenere la genitorialità e favorire la natalità.

Ricordiamo che l’assegno unico è lo strumento che, sulla base di una logica universalistica, rappresenterà in futuro il sostegno economico attribuito a tutte le famiglie con figli, procedendo contestualmente al graduale superamento o alla soppressione di altri istituti fino ad oggi applicati a beneficio di figli e famiglie (assegni nuclei familiari, detrazioni fiscali figli a carico e bonus vari).

 

L’assegno temporaneo sarà riconoscibile su base mensile

  • dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2021,
  • per ciascun figlio minore (under 18),
  • unicamente per le famiglie che non abbiano già diritto agli assegni per il nucleo familiare,

 

NOTA BENE. In base a quest’ultima condizione si ritiene che questa misura non dovrebbe impattare sui datori di lavoro.  

 

Requisiti

Al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo e per tutta la durata del beneficio, il nucleo familiare possieda congiuntamente i seguenti requisiti:

 

  1. di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno. Il richiedente deve cumulativamente:
    • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
    • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
    • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
    • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

 

  1. economici. Il nucleo familiare del richiedente deve possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità inferiore a 50.000 euro annui, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del DPCM n. 159/2013.

 

Quantificazione e domanda

L’ammontare dell’assegno è variabile perché rapportato alla condizione economica del nucleo familiare, come ricavabile dall’indicatore della situazione economica equivalente (c.d. ISEE).

Nel rimandare all’art. 2 e all’Allegato 1 per il dettaglio dei valori mensili spettanti per ciascun figlio in corrispondenza dei diversi livelli di ISEE, segnaliamo che:

  • a parità di ISEE, l’ammontare è più alto per nuclei con almeno 3 figli minori;
  • gli importi indicati vanno maggiorati di 50 € per ogni figlio minore con disabilità.

La misura andrà richiesta con specifica DOMANDA in via telematica all’INPS secondo le modalità che saranno indicate dallo stesso Istituto entro il 30 giugno p.v., avvalendosi eventualmente di patronati e CAF.

 

 

 

ATTENZIONE. Maggiorazione temporanea degli assegni al nucleo familiare

Se da un lato l’assegno temporaneo è pensato unicamente per quei contesti che non beneficiano ad oggi degli assegni per il nucleo familiare il provvedimento, sicuramente al fine di armonizzare sul fronte economico le misure poste a sostegno della genitorialità, con l’art. 5, introduce contestualmente, sempre dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 una maggiorazione in cifra fissa sugli importi mensili degli ANF attualmente in vigore e percepiti dagli aventi diritto pari a 37,5 € per ciascun figlio, elevato a 55 € in caso di nuclei con almeno 3 figli.

In questo caso è verosimile che tale maggiorazione sarà corrisposta dai datori di lavoro a seguito del ricevimento delle nuove domande di ANF decorrenti dal 1° luglio 2021.