L’Istituto ricorda che, al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con il comma 6 dell’articolo 8 del decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41 è stata estesa la modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga, indipendentemente dalla causale richiesta.
Relativamente ai lavoratori del settore agricolo, con il provvedimento in esame (clicca qui ), l’INPS:
Þ ribadisce che l’accesso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga per l’emergenza da COVID-19 rimane circoscritto ai soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, che non hanno titolo ad accedere alla cassa integrazione speciale agricola (CISOA)
Þ precisa che non è possibile per i datori di lavoro del settore agricolo richiedere l’integrazione salariale in deroga con la modalità del pagamento a conguaglio
Þ stabilisce che le domande di Cigd con beneficiari lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato dovranno essere inviate esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.
NOTA BENE. La disciplina appena illustrata è applicabile anche per le cooperative di trasformazione agroalimentare in regime l. 240/84 e per le cooperative in genere che abbiano posizioni INPS in agricoltura.