CONTRATTO DI ESPANSIONE. REGIME ALLARGATO PER IL 2021

CONTRATTO DI ESPANSIONE. REGIME ALLARGATO PER IL 2021

Con il decreto Sostegni-bis il contratto di espansione  diventa utilizzabile per l’anno 2021 nelle imprese che raggiungono la soglia di 100 dipendenti . Ricordiamo che lo strumento (introdotto dal Decreto Legislativo  n. 148/2015) è stato creato per accompagnare i dipendenti alla pensione e attivare programmi di riqualificazione con ricorso alla Cigs

venerdì 4 giugno 2021

Il tetto precedente era fissato a 250 per il solo scivolo pensionistico del comma 5-bis dell’articolo 41 del Dlgs 148/2015 e a 500 per fruire anche della cassa integrazione.

 

Pertanto le aziende

  • con almeno 100 unità lavorative in organico
  • calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi (ad es. gruppi societari)
  • potranno gestire i processi di reindustrializzazione e di riorganizzazione della forza lavoro attivando insieme diverse misure:

 

  • riduzione di orario del personale in forza con utilizzazione un periodo di cassa integrazione straordinaria,
  • contestuale riqualificazione dello stesso personale attraverso specifici percorsi formativi
  • uscita anticipata, fino a massimo di 5 anni, di lavoratori vicini alla pensione
  • nuove assunzioni (con relativa programmazione) in una logica di ricambio generazionale.

 

La soglia numerica si calcola considerando i lavoratori occupati mediamente nel semestre precedente alla data di sottoscrizione del contratto, includendo nella base di computo gli addetti con qualunque qualifica e tipologia contrattuale.

 

Contenuto del contratto di espansione

Operativamente il funzionamento dell’istituto prevede una procedura di consultazione sindacale, cui segue la stipula del contratto in sede ministeriale con indicazione di tutta una serie di elementi, tra cui in particolare:

  1. numero delle persone da assumere e i relativi profili professionali interessati da piani di reindustrializzazione o riorganizzazione, con la relativa programmazione temporale delle assunzioni, e l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro (si può ricorrere anche al contratto di apprendistato professionalizzante).
  2. la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro (non superiore al 30%) con lo specifico intervento straordinario di integrazione salariali fino a 18 mesi anche non continuativi
  3.  il numero dei dipendenti interessati da percorsi formativi relativamente alle professionalità in organico distinte per profili
  4. il numero dei lavoratori che - avendo una distanza non superiore a 60 mesi dal pensionamento di vecchiaia o anticipato - lasciano l’impiego per accettare uno scivolo mensile che li accompagna alla pensione.
  5. la stima, ai fini del monitoraggio delle risorse finanziarie, dei costi previsti a copertura dei benefici previsti dall’accordo.

 

Scivolo pensionistico e costi per l’impresa

I lavoratori che lasciano l’attività percepiscono un’indennità mensile di accompagnamento alla pensione, la cui entità è commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Tale somma viene pagata dall’Inps, dietro provvista finanziaria del datore di lavoro, alla sua liquidazione. In questo modo, il dipendente che lascia prima il lavoro percepisce, fino alla maturazione della pensione, una somma vicina al valore del suo futuro trattamento pensionistico.

A garanzia della sua solvibilità, relativamente alle risorse che dovrà periodicamente trasferire all’INPS, l’impresa dovrà presentare anche una fideiussione bancaria.

Il costo per il datore di lavoro sarà comprensivo anche della correlata contribuzione pensionistica fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici qualora il lavoratore maturi in via prioritaria i requisiti di accesso alla pensione anticipata. I costi per il datore di lavoro – esonerato peraltro dal versamento della tassa di licenziamento visto che ai lavoratori non consegue il diritto all’indennità di disoccupazione – saranno tuttavia ridotti per 24 mesi degli importi di disoccupazione (NASpI massimo 1.335/mese), comprensivi della contribuzione figurativa connessa, che il lavoratore avrebbe teoricamente percepito alla luce della risoluzione del rapporto

Nota bene. Possono essere coinvolti nella procedura tutti i lavoratori a tempo indeterminato, compresi apprendisti e dirigenti; per l’adesione all'accordo è richiesto un esplicito consenso individuale, che dovrà essere seguito da un accordo di risoluzione consensuale con cui il rapporto di lavoro dovrà essere risolto (entro il 30 novembre 2021).