Per questo motivo il Decreto Sostegni-bis, con l’art. 40 comma 3, ha introdotto la possibilità, per questi datori di lavoro, di accedere,
- dall’01.07.2021 e fino al 31.12.2021,
- a Cigo e Cigs secondo le modalità ordinarie, ma
- senza il pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del Dlgs 148/2015.
Per datori di lavoro che accedono a questa forma agevolata di ammortizzatori continua ad operare il blocco dei licenziamenti più volte reiterato, da ultimo dal Dl 41/2021 (comma 4). La deroga al blocco e quindi la possibilità di procedere ai licenziamenti rimane vigente se i licenziamenti sono sostenuti da:
- la cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure
- la cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile
- un accordo collettivo aziendale con incentivo alla risoluzione individuale del rapporto (con diritto alla Naspi).
Rimane un sostanziale problema interpretativo. È necessario che venga chiarito (si auspica da una circolare ministeriale) se:
- il blocco opera per tutti i datori di lavoro sopra indicati (anche solo potenzialmente destinatari della formula del comma 3), oppure
- soltanto per quelli che utilizzeranno effettivamente (e soltanto per il periodo di utilizzazione) gli ammortizzatori sociali di cui al comma 3.
Va evidenziato che nella relazione illustrativa del Governo al D.L. 41/21 si afferma che: “Il comma 10 per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID19 prevede un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1°luglio al 31 ottobre 2021 e per l’intero periodo di fruizione dei suddetti trattamenti. Poiché a decorrere dal 1° luglio il blocco dei licenziamenti è collegato alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ai datori di lavoro che avviino le procedure di cui ai commi 9 e 10 resta preclusa la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19.”
NOTA BENE. Ricordiamo infine che, oltre a quelle industriali ed edili, sono ricomprese tra le imprese destinatarie delle Cigo anche le cooperative di trasformazione agroalimentare inquadrate in agricoltura ai sensi della Legge 240/1984