CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ PER EMERGENZA COVID-19

CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ PER EMERGENZA COVID-19

Un’ulteriore misura a favore delle imprese destinatarie di Cigo e Cigs (industria ed edilizia) che dal 1° luglio non avranno più a disposizione le Casse con causale covid-19 è stata introdotta dal comma 1 dell’art. 40.

venerdì 4 giugno 2021

Essa prevede che questi datori lavoro

  • che nel 1° semestre 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al 1° semestre 2019,
  • previa stipula di accordi collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del Dlgs n. 81/2015 (si tratta di contratti nazionali, territoriali e aziendali) di riduzione dell'attività lavorativa,
  • dei lavoratori in forza al 26.05.2021,
  • finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica,
  • possono presentare domanda di Cigs in deroga alle disposizioni degli articoli 4 e 21 del Dlgs 148/2015,
  • per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio e il 31 dicembre 2021,
  • senza pagamento di alcun contributo addizionale,
  • nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021.

 

La finalità di questo strumento è il mantenimento dei livelli occupazionali. Trattandosi di un contratto di solidarietà “adattato”, in cui l’accordo parte dalla constatazione di un esubero e prevede una riduzione dell’orario finalizzata al mantenimento dei livelli occupazionali, riteniamo quindi che sia implicitamente preclusa la possibilità di effettuare licenziamenti.

È previsto un limite alla riduzione di orario:

  1. La riduzione media oraria non può essere superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo.
  2. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo previsto dall'accordo collettivo.

 

Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto

  • un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei massimali;
  • la relativa contribuzione figurativa.

 

Il trattamento retributivo va determinato non tenendo conto:

  • degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nei 6 mesi antecedenti la stipula dell'accordo collettivo
  • degli eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.