CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE. SPERIMENTAZIONE FINO AL 31.10

CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE. SPERIMENTAZIONE FINO AL 31.10

Il contratto di rioccupazione è una misura introdotta in via sperimentale (operativa solo fino al 31.10.2021) con la finalità di incentivare l'inserimento lavorativo stabile (tempo indeterminato) e la riqualificazione professionale di soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

venerdì 4 giugno 2021

Ad esso si applica quindi la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e quella sui licenziamenti illegittimi.

 

Stipula del contratto e progetto individuale di inserimento

Il contratto di rioccupazione - che deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova - è strettamente collegato alla formazione del lavoratore. La sua validità è infatti condizionata alla definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi, volto a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

 

Prosecuzione del rapporto di lavoro

Il datore di lavoro e il lavoratore, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, possono recedere dal contratto una volta terminato il periodo di inserimento. Durante il preavviso, che decorre dal termine del periodo di inserimento, continua ad applicarsi la disciplina del contratto di rioccupazione.

Il mancato recesso determina la prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

Sgravio contributivo totale

L'assunzione con il contratto di rioccupazione comporta il riconoscimento di uno sgravio contributivo totale. Il datore di lavoro infatti, godrà

  • per un periodo massimo di 6 mesi,
  • dell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
  • nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile
  • esclusi i premi INAIL.

Lo sgravio spetta ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, e ad esso si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

 

Revoca del beneficio e dimissioni

Per fruire dello sgravio contributivo i datori di lavoro privati non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, a:

  • licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604) o
  • licenziamenti collettivi (legge 23 luglio 1991, n. 223) nella medesima unità produttiva.

 

Comportano la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro:

1) il licenziamento intimato durante il periodo di inserimento;

2) il licenziamento intimato al termine del periodo di inserimento (se il datore di lavoro decide di non confermare il lavoratore);

3) il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la revoca del beneficio non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con contratto di rioccupazione.

In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

 

Cumulabilità con altri incentivi

Lo sgravio contributivo totale per l'assunzione con contratto di rioccupazione è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente relativamente al periodo di durata del rapporto successiva ai 6 mesi o se oggetto di recupero da parte dell’ente previdenziale.

 

Autorizzazione della Commissione UE

L'esonero contributivo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.