La norma in esame prevede che i datori di lavoro privati dei settori del
- turismo e stabilimenti termali nonché
- commercio
possono usufruire dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico
- dal 26.05.2021 fino al 31.12.2021,
- nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi Inail.
Il perimetro dei datori di lavoro cui si applica la norma – genericamente “settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio”- dovrà essere meglio puntualizzato dall’INPS.
I datori di lavoro che beneficiano dell'esonero sono soggetti al blocco dei licenziamenti secondo le modalità vigenti fino al 31.12.2021. La violazione del blocco comporta
- la revoca dell'esonero contributivo con efficacia retroattiva e
- l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale Covid.
L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Infine, bisognerà attendere l'autorizzazione della Commissione europea.