In particolare, è stato stabilito che la disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205 del 2017, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 e fino a quello in corso al 31.12.2022.
Per il periodo in corso al 31.12.2020 e fino a quello in corso al 31.12.2023, sono ammissibili all’agevolazione i costi previsti dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17.6.2014.
È bene ricordare che l’agevolazione di cui è stato esteso l’arco temporale di applicazione consente alle imprese che effettuano spese in attività di formazione del personale di fruire di un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione.
Il credito d’imposta è riconosciuto – a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato - fino ad un importo massimo annuale di 300.000 euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, sul costo del lavoro per le ore impegnate dal personale dipendente in corsi di formazione.
Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate nei seguenti ambiti, il cui elenco dettagliato si trova nell’allegato A alla legge di bilancio:
- vendita e marketing;
- Informatica;
- Tecniche e tecnologia di produzione.
È esclusa dall’agevolazione la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Il credito d’imposta:
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 109, co. 5, del Tuir (spese generali);
- è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione;
- non è soggetto ai limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (250.000 euro), e di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (700.000 euro);
- è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla disciplina degli aiuti di stato e, in particolare, alla disciplina degli aiuti alla formazione.
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti da tali obblighi.