Disposizioni in materia di assistenza e previdenza
In attesa di un prossimo aggiornamento delle categorie professionali riconducibili al Fondo dello spettacolo (FPLS) come previsto in fondo all’articolo (commi 19-20), si segnalano le seguenti misure:
- riduzione del requisito fino ad oggi previsto per accesso a indennità economica di malattia per iscritti al Fondo dello spettacolo passando da 100 a 40 giornate maturate nell’anno precedente (commi 1-2);
- per i lavoratori con contratto a tempo determinato innalzamento da 67,14 a 100 euro dell’importo massimo di retribuzione giornaliera riconosciuta ai fini assistenziali - per calcolo prestazioni SSN e per contributi/prestazioni ai fini delle indennità economiche di malattia e maternità - (comma 3);
- estensione dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni a tutti i lavoratori iscritti al Fondo spettacolo INPS con conseguente applicazione delle relative tariffe (comma 4);
- puntualizzazione sull’effettivo riconoscimento anche ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo delle tutele previste dal T.U. 151/2001 in termini di maternità, paternità e congedi parentali con contestuale chiarimento sulla retribuzione da prendere come base per il calcolo delle medesime indennità (ammontare percepito negli ultimi 12 mesi prima dell’evento diviso per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti nel medesimo periodo in luogo della regola generale che prevede una divisone per 30 della retribuzione del mese precedente);
- a decorrere dal 1° luglio 2021 riduzione da 120 a 90 del numero delle giornate da maturare ai fini dell’annualità di contribuzione necessaria ai fini pensionistici (che d’ora in poi rileveranno anche se solo per 2/3 sono strettamente riconducibili al settore), contestuale estensione delle prestazioni per le quali si maturano requisiti - es. insegnamento/formazione, attività promozionali – cui si aggiungono una sorta di bonus contributivi in determinate situazioni nonché obbligo in capo al datore di lavoro o committente di rilasciare apposita certificazione attestante la retribuzione giornaliera corrisposta e i contributi versati (commi 17-18).
Assicurazione per la disoccupazione involontaria in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo
Con i commi 7-16 viene introdotta, a partire dal 2022 la cosiddetta ALAS, nuova indennità destinata a soggetti con determinati requisiti a fronte della presentazione di una specifica domanda telematica all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Questa indennità è rapportata al reddito imponibile – come risultante dai contributi versati in una determinata finestra temporale – in una percentuale in via generale pari al 75%, fatto salvo che la stessa non potrà superare l’importo di 1.335 euro circa (somma soggetta a rivalutazione periodica ISTAT). Tale prestazione, che spetterà per un massimo di 6 mesi per un numero di giornate pari alle metà delle giornate di contribuzione registrare nell’anno solare precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo, verrà erogata mensilmente, oltre ad essere coperta con contribuzione figurativa, esente fiscalmente e incompatibile con altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria.