Il D.M. 10.02.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.03.2021, n. 73, proroga per il 2021 le percentuali di compensazione già previste per il 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, nella misura del 7,65% e del 7,95%.
In sostanza, i produttori agricoli che rientrano nel regime speciale:
- all’atto della vendita dei prodotti agricoli espressamente indicati nella Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. 633/1972, applicano le aliquote proprie previste per le cessioni di tali prodotti agricoli e ittici;
- all’atto della determinazione dell’imposta dovuta, in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale, detraggono un importo corrispondente alle “percentuali di compensazione” calcolate sulle vendite degli stessi prodotti agricoli venduti.
Il D.M. 10.02.2021 ha confermato l’applicabilità anche per il 2021 delle percentuali previste per il 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 per le seguenti fattispecie:
- Cessione di animali vivi di specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo: 7,65%
- Cessione di animali vivi di specie suina: 7,95%
La proroga per gli animali vivi della specie bovina e suina ha effetto dall’1.01.2021.
Le nuove percentuali devono, quindi, essere applicate dalla prima liquidazione periodica del 2021.
Poiché la pubblicazione del D.M. 10.02.2021 è avvenuta in data 25.03.2021, la liquidazione Iva dei mesi di gennaio 2021 (in scadenza il 16.02) e febbraio 2021 (in scadenza il 16.03) effettuata secondo le “vecchie” percentuali in vigore nel 2015, potrà essere corretta in sede di Modello Iva 2021, recuperando la differenza “a favore”.
Non incorreranno in sanzioni i produttori agricoli che abbiano già applicato le “nuove” percentuali incrementate
è applicabile anche alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate prima della data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021.
Più di un dubbio rimane in merito al momento di rivalsa della cooperativa sul socio con riferimento all'onere sostenuto per il versamento della ritenuta. Se la rivalsa è esercitata subito, i soci dovranno anticipare la tassazione per somme non ancora percepite. In caso contrario, l'anticipazione rimarrà iscritta nel bilancio della cooperativa fino all'atto della rivalsa, connessa alla fase di recesso o esclusione.