Il nuovo art. 6 del D.L. 23/2020, così come modificato dall’art. 1, co. 266, Legge 178/2020 (Legge Bilancio 2021), consente per 5 anni (fino all’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2025, che si terrà nel 2026) la “sterilizzazione” degli effetti delle perdite d’esercizio 2020 sul capitale sociale, tramite la disapplicazione temporanea delle seguenti norme del Codice Civile, con la conseguente temporanea sospensione degli obblighi civilistici di riduzione del capitale sociale, di ricapitalizzazione e di scioglimento, che sarebbero da esse ordinariamente imposti:
➢ art. 2446 (in tema di s.p.a. e s.a.p.a.) e art. 2482-bis (in tema di s.r.l.), che attengono alla riduzione del capitale sociale per oltre 1/3, a causa di perdite civilistiche;
➢ art. 2447 (in tema di s.p.a. e s.a.p.a.) e art. 2482-ter (in tema di s.r.l.), che attengono alla riduzione e al contestuale aumento del capitale sociale, a seguito di riduzione dello stesso per oltre 1/3 e al di sotto del limite minimo legale, a causa di perdite civilistiche;
➢ art. 2484, co. 1, n. 4 (in tema di s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l.), riguardante lo scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del limite minimo legale, qualora non si sia deciso di provvedere all’aumento del capitale sociale ad un importo almeno pari al minimo legale;
➢ art. 2545-duodecies (in tema di società cooperative), riguardante lo scioglimento delle cooperative per la perdita integrale del capitale sociale.
In sostanza, il rinvio eccezionale dei suddetti istituti di legge concede alle società la possibilità di poter coprire le perdite dell’esercizio 2020 (colpito dall’anomala crisi sanitario-economica da pandemia da COVID-19) nell’ampio arco del quinquennio di “moratoria” 2022-2026, mediante l’utilizzo degli utili futuri, o mediante aumenti di capitale o di riserve.
Dunque, in base alla disciplina temporanea dell’art. 6, D.L. 23/2020, il ripianamento delle perdite d’esercizio 2020 può avvenire in arco temporale ben più esteso rispetto al periodo che è ordinariamente previsto dalle suddette norme del Codice (cd. “periodo di grazia”).
Di fatto, in un momento nel quale la ricapitalizzazione da parte dei soci si appaleserebbe di difficile attuazione, l’art. 6, sia nell’originaria versione, che nell’attuale formulazione, mira ad evitare che le perdite di esercizio, maturate durante la crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria da COVID-19, possano causare un’importante erosione del capitale sociale, fino a provocare lo scioglimento stesso della società, ponendo gli amministratori di svariate realtà nell’alternativa, in extrema ratio, tra la messa in liquidazione della stessa (in assenza di apporti da parte dei soci) ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa della società, che insorge al verificarsi di una causa di scioglimento, ai sensi dell’art. 2486 C.C. .
Si evidenzia che, ad interpretazione e commento della norma, sono recentemente intervenuti pronunciamenti di prassi e documenti di dottrina:
- Ministero dello Sviluppo Economico: Circolare prot. 26890 del 29/01/2021;
- Assonime: Circolare n. 3 del 25/02/2021 “La nuova disciplina sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite significative”;
- Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili - Fondazione Nazionale dei Commercialisti: Documento di ricerca del 17 marzo 2021 “La sospensione degli ammortamenti ai sensi del decreto “Agosto” e la disciplina delle perdite ai sensi del decreto “Liquidità””;
- Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili: Documento di aprile 2021 “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”;
- Consiglio Notarile di Milano: Massima 196 del 23/02/2021 (Sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo dell’emergenza Covid-19 (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.; art. 6, D.L. n. 23/2020), che sostituisce la Massima 191 del 16/06/2020.