FINANZIAMENTO AGEVOLATO “NUOVA MARCORA”

FINANZIAMENTO AGEVOLATO “NUOVA MARCORA”

Con Decreto direttoriale MISE del 31 marzo 2021 sono stati stabiliti: le modalità di presentazione, i criteri di valutazione ed i termini di presentazione delle richieste di finanziamento agevolato “Nuova Marcora”, come riformato dal Decreto MISE del 4 gennaio 2021.

martedì 1 giugno 2021

Nella legge di bilancio 2020, L. 178/2020, i commi 259-262 rafforzano gli strumenti di sostegno all’azione della società finanziaria partecipata dal MISE per salvaguardare ed incrementare l’occupazione mediante lo sviluppo di PMI cooperative (CFI). In particolare è stato rifinanziato il Fondo per la crescita sostenibile di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinando le risorse alla promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (cd. “Nuova Marcora”).

 

Con Decreto direttoriale MISE del 31 marzo 2021, pubblicato nella G.U. del 08/04/2021, sono stati stabiliti le modalità di presentazione, i criteri di valutazione ed i termini di presentazione delle richieste di finanziamento agevolato “Nuova Marcora”, come riformato dal Decreto MISE del 4 gennaio 2021.

Come si ricorderà il Decreto MISE del gennaio 2021, pubblicato in G.U. il 22/02/2021, ha istituito un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle società cooperative di produzione e lavoro e sociali di piccola e media dimensione.

 

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni in questione le società cooperative di cui sopra nelle quali la Società finanziaria partecipata dal MISE (C.F.I.), che eroga il finanziamento agevolato, acquisisca, ovvero abbia già acquisito, una partecipazione temporanea di minoranza.

Tali cooperative devono:

a) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;

b) non essere qualificate come «imprese in difficoltà» ai sensi del Regolamento di esenzione;

c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposte a procedure concorsuali.

L’articolo 3 del Decreto MISE 4 gennaio 2021 disciplina ulteriori casistiche di non ammissibilità alle agevolazioni.

 

Agevolazione concedibile

Le agevolazioni consistono nella concessione di finanziamenti agevolati con le seguenti caratteristiche:

a) durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni;

b) rimborso secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;

c) tasso di interesse zero;

d) nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l'intero importo del programma di investimento;

e) sono concessi per un importo non superiore a cinque volte il valore della partecipazione già detenuta dalla Società finanziaria L. 49/85 nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000.000,00.

Nel caso in cui il finanziamento agevolato venga concesso per finalità di investimento, questo deve essere concluso entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salvo concessione di una proroga. I finanziamenti agevolati in questione non sono assistiti da alcuna forma di garanzia, né personale, né reale, né bancaria, né assicurativa. I crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

Iniziative ammissibili

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse al fine di sostenere, sull'intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti di esenzione o dai regolamenti de minimis di volta in volta applicabili, la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle società cooperative, come descritte nel paragrafo " Soggetti beneficiari”.

 

Procedura di accesso alle agevolazioni

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le società cooperative proponenti sono tenute a presentare alla Società finanziaria, CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa - la seguente documentazione:

Allegato n.2 - Modulo di domanda

Allegato n.3 - Piano di attività

Allegato n.4 - Modulo richiesta antimafia - nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro 150.000,00.

L’ Allegato 1 descrive le Spese e le iniziative ammissibili, mentre il 5 il 6 ed il 7 riguardano, rispettivamente, il Modulo domanda erogazione finanziamento agevolato, il Modulo domanda erogazione finanziamento agevolato a titolo di anticipazione e l’Elenco degli oneri informativi.

I Moduli sono disponibili come allegati del Decreto 31 marzo 2021.

La richiesta di finanziamento agevolato e la documentazione a corredo potranno essere presentati a CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa - a partire dal 23 aprile 2021, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: cfi@pec.it.

Per ogni approfondimento e per il testo del Decreto direttoriale si rinvia al link:  https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/cooperative-nuova-marcora