CONVERSIONE IN LEGGE DEL CD. DECRETO “SOSTEGNI”

CONVERSIONE IN LEGGE DEL CD. DECRETO “SOSTEGNI”

Dopo l’approvazione definitiva, il 19 maggio scorso, è stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del cosiddetto Decreto Sostegni, ennesimo provvedimento con misure urgenti in materia di sostegno connesse all’emergenza da Covid-19. Il provvedimento è in vigore dal 22/05/2021.

In questo articolo si analizzano le principali novità per datori di lavoro/sostituti d’imposta e lavoratori.

lunedì 31 maggio 2021

La definizione degli avvisi bonari (art. 5)

 

Con questa norma si prevede la possibilità di addivenire alla definizione agevolata per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2017- 2018.

La misura riguarda i soggetti

  • con partita IVA attiva al 23 marzo 2021  e che contestualmente
  • abbiano subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume di affari nel 2020 rispetto al volume di affari dell’anno precedente.

La definizione implicherà l’abbattimento integrale delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.

 

Trattamenti di integrazione salariale causale covid-19 (art.8 comma 2-bis)

La conversione del decreto ha confermato il pacchetto di settimane di ammortizzatori sociali disponibili a decorrere dal 1° aprile 2021 e cioè:

- 13 settimane per la CIGO da utilizzare entro il 30 giugno 2021 e

- 28 settimane per Assegno ordinario e CIGD, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021

 

E’ stata altresì posta soluzione normativa al problema della scopertura, per le giornate dal 26 al 31 marzo 2021, dai trattamenti di integrazione salariale riscontrato da parte dei datori di lavoro che hanno fruito in continuità delle settimane di ammortizzatori sociali concesse dalla Legge di Bilancio 2021. Si trattava di un problema non di poco conto dal momento che i datori di lavoro interessati avrebbero dovuto farsi carico dell’onere retributivo per le giornate di scopertura, in un momento di estrema difficoltà caratterizzato da una forte contrazione dell’attività se non addirittura dalla chiusura della stessa.

Per questo nell’articolo 8, è stato inserito il comma 2-bis che stabilisce che i trattamenti di integrazione salariale concessi dal decreto in parola possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale messi a disposizione dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

Questo consente a tutti i datori di lavoro che abbiano esaurito le 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021, prima del 1° aprile 2021, di accedere ai nuovi trattamenti del Decreto Sostegni anche in anticipo rispetto alla predetta data (precisamente, dal 26 marzo 2021), in continuità con le settimane della norma precedente.

 

Appare evidente che, rispetto a tale estensione, si rende ora necessario un nuovo intervento da parte dell’INPS volto a definire il termine di presentazione delle domande integrative per i giorni dal 26 a 28 marzo 2021. Ricordiamo infatti che con la circolare n. 72 del 29 aprile 2021 l’Istituto aveva già “sbloccato” la copertura delle giornate dal 29 al 31 marzo con utilizzo degli ammortizzatori del D.L. Sostegni.

Tuttavia la soluzione del problema di scopertura dai trattamenti di integrazione salariale per le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di fine marzo 2021, è arrivata comunque tardivamente rispetto all’elaborazione delle buste paga di marzo.

Per i datori di lavoro che provvederanno a richiedere i trattamenti di integrazione salariale del Decreto Sostegni anche per le giornate ricomprese tra il 26 e il 31 marzo 2021 non sarà facile operare lo storno delle voci applicate (ferie? permessi? assenza non retribuita? ammortizzatore non covid?) e rettificare il relativo flusso Uniemens.

 

Sanatoria domande Casse e Modd. SR41 con scadenza 1° gennaio - 31 marzo 2021(art.8 comma 3-bis)

Con l’introduzione del  nuovo comma 3-bis è previsto che i datori di lavoro che abbiano inviato in ritardo le domande e/o i Modd. SR41 il cui termine di trasmissione era compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 o non vi abbiano ancora provveduto, possono sanare il loro operato adempiendo all’obbligo di trasmissione entro il prossimo 30 giugno. Ai fini pratici appare possibile beneficiare della moratoria dei termini decadenziali per le domande di trattamenti e per i Modd. SR41 riferiti ai periodi da dicembre 2020  fino a febbraio 2021 compreso. Per i Modd. SR41 si tratta, in ogni caso, di quelli riferiti ad eventi la cui autorizzazione sia stata notificata all’azienda entro il 1° marzo 2021.

 

Misure a tutela dei lavoratori fragili  (art. 15)

 

In sede di conversione in legge viene confermata la proroga, fino al 30 giugno 2021, delle tutele, introdotte e poi rinnovate dalla precedente legislazione emergenziale (art. 26, comma 2 del DL n. 18/2020 e successive modifiche), a favore dei lavoratori in condizione di fragilità

Ai soggetti in esame, dunque, lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992), è riconosciuta la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, fino al 30 giugno 2021, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

In caso di impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile, fino al 30 giugno 2021, agli stessi soggetti è riconosciuto il diritto ad assentarsi dal lavoro e a vedersi riconosciuto il periodo di assenza come ricovero ospedaliero, con diritto al relativo trattamento economico.

Il Decreto Sostegni, inoltre, prevede espressamente che, i giorni di assenza dal servizio da parte dei lavoratori fragili impossibilitati a svolgere il lavoro agile, equiparati al ricovero ospedaliero, non sono computabili ai fini del periodo di comporto.

Con specifico riferimento al periodo di comporto, in sede di conversione in legge, viene esplicitato che i periodi di assenza dal servizio non computabili ai fini del superamento del suddetto periodo sono quelli collocati a decorrere dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DL n. 18/2020).

 

 

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e acquacoltura (art. 19)

 

L’articolo 19, comma 1 del Decreto Sostegni, introducendo modifiche all’articolo 16-bis del DL n.

137/2020, prevede che l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a

favore delle filiere agricole, della pesca e acquacoltura spetti oltre che per il periodo retributivo

di dicembre 2020 anche per quello di gennaio 2021.

NOVITÀ

Con la conversione in legge all’art. 19 viene aggiunto il nuovo comma 2-bis secondo il quale per accedere agli esoneri contributivi previsti a favore delle filiere agricole, della pesca e acquacoltura

  • per i mesi da gennaio 2020 a giugno 2020 dall’art. 222, comma 2 del DL n. 34/2020 , e
  • per il mese di novembre 2020 dall’art. 16 del DL n. 137/2021
  • per i mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 (art. 16-bis del DL n. 137/2020 come modificato dal DL Sostegni -,

i beneficiari nella domanda sono tenuti a dichiarare di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863, e successive modificazioni recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

 

 

Raddoppio della soglia di esenzione dei fringe benefits anche per il 2021 (articolo6-quinquies)

 

Con la Legge di Conversione è stato introdotto il nuovo articolo 6-quinquies, in base al quale, limitatamente ai periodi d’imposta 2020 e 2021, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, elevato ad euro 516,46.

Si tratta del limite di esenzione (dall’imposizione fiscale e previdenziale) dei c.d. fringe benefits riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione. A titolo di esempio  sono soggetti al limite di esenzione di euro 516,46 con riferimento all’anno 2021:

  • i buoni acquisto e i buoni carburante,
  • i generi in natura prodotti dall’azienda,
  • l’auto ad uso promiscuo, l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato e i prestiti aziendali,
  • l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri
  • dispositivi elettronici aziendali,
  • polizze assicurative extra professionali, ecc.

 

Nota Bene. Qualora il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile.

Inoltre si ricorda che, nella valutazione dell’esenzione, deve essere applicato il principio di cassa, che in questi casi coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente.

 

Somministrazione dei vaccini e farmaci (art. 20)

 

Allo scopo di assicurare un servizio capillare su tutto il territorio nazionale per la somministrazione dei vaccini la disposizione prevede, inoltre, che le Regioni assicurano anche il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell’emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi. In sede di conversione del decreto è stato altresì precisato che per le stesse finalità, le Regioni possono coinvolgere nella somministrazione dei predetti vaccini anche i biologi, gli infermieri pediatri, gli esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica, nonché gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati.

Inoltre è consentita, in via sperimentale, per l’anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati, e previa acquisizione del consenso, senza la supervisione dei medici.