Tra le norme di interesse per datori di lavoro segnaliamo:
- ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale;
- novità in materia di divieto di licenziamento;
- decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio;
- istituzione del contratto di rioccupazione;
- proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione;
- contratto di espansione
- ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza
- indennità per i collaboratori sportivi
Per una diffusa trattazione si rinvia al prossimo numero di questa Newsletter che sarà pubblicato nei primi giorni di giugno.
Riteniamo utile anticipare la trattazione di una delle norme contenute in quanto introduce una attesa proroga relativa alla sospensione delle cartelle esattoriali e dei pignoramenti presso terzi da parte degli agenti per la riscossione.
All’art. 9 è previsto il differimento di 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, della sospensione delle attività dell'Agente della Riscossione.
La misura riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Sono altresì sospesi fino al 30 giugno gli obblighi derivanti dai
- pignoramenti presso terzi effettuati,
- prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020),
- su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
A decorrere dal 1° luglio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Fatte salve ulteriori proroghe, per i datori di lavoro che corrispondono le retribuzioni nei primi giorni del mese successivo a quello di competenza è quindi prudenziale effettuare la trattenuta derivante dal pignoramento relativa alla mensilità di giugno 2021.