INTERDIZIONE DELLA LAVORATRICE ANTE E POST PARTUM

INTERDIZIONE DELLA LAVORATRICE ANTE E POST PARTUM

L’INL, con la nota in esame, ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli articoli 6, 7 e 17 del Dlgs. n. 151/2001 sull’interdizione dal lavoro delle lavoratrici madri adibite a mansioni che richiedano trasporto e sollevamento di pesi (nonché' ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri)

lunedì 31 maggio 2021

La nota in esame precisa che ai fini dell’adozione dei provvedimenti di tutela, nei termini alternativi sopra richiamati, si ritiene sufficiente la mera constatazione della adibizione della lavoratrice madre a mansioni di trasporto e al sollevamento di pesi, a prescindere dalla valutazione del rischio inerente all’interno del DVR.

La nota si basa sul fatto che il divieto è generalizzato a norma di legge e quindi non è subordinato ad altre condizioni. È evidente che la mancata previsione nel Dvr deve comunque essere sanata.

Con l’occasione l’Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa la regola da adottare, in relazione al termine finale da indicare nel provvedimento di interdizione post partum nelle ipotesi di parto prematuro, ricorda (articolo 16 comma 1 lett. d) Dlgs n. 151/2001) che i giorni antecedenti al parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria si aggiungano al periodo di congedo obbligatorio di maternità da fruire dopo il parto.

Questo principio si applica anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto. Pertanto, i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto.

Il provvedimento di interdizione adottato dall’Ispettorato territoriale del lavoro dovrà indicare la data effettiva del parto e far decorrere da tale data i sette mesi di interdizione post partum aggiungendo i giorni non goduti a causa del parto prematuro.

L’Itl dovrà sempre emanare del relativo provvedimento amministrativo di interdizione, mentre la lavoratrice dovrà inoltrare un’apposita istanza all’INPS (articolo 1 Dl n. 663/1969) in quanto la sentenza dichiarativa del diritto non sostituisce l’atto provvedimentale della pubblica amministrazione inteso quale presupposto necessario per l’erogazione della relativa indennità.