APPROFONDIMENTO. SCONTI ACCORDATI AI DIPENDENTI SUI PRODOTTI DELLA SOCIETÀ

APPROFONDIMENTO. SCONTI ACCORDATI AI DIPENDENTI SUI PRODOTTI DELLA SOCIETÀ

L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 221 29-3-2021, ha affrontato il tema degli sconti accordati ai dipendenti sull’acquisito di prodotti della società e, nel caso trattato, ottenibili  attraverso una card individuale.

lunedì 31 maggio 2021

Riteniamo che questo tema sia importante per cooperative e non, che hanno adottato la prassi di agevolare gli acquisti da parte dei propri  dipendenti di beni o servizi prodotti o commercializzati dall’impresa stessa.

In primo luogo, viene ricordato il principio di onnicomprensività della retribuzione previsto dall'articolo 51, comma 1, del Tuir. Sono ricompresi, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei "vantaggi economici" che i lavoratori subordinati possono conseguire ad integrazione della stessa (si tratti di compensi in natura, consistenti in opere, servizi, prestazioni e beni, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro).

Per quanto riguarda la cessione dei generi in natura l’articolo 51 comma 3 del Tuir rimanda al concetto di valore normale come previsto all’articolo 9 comma 3 del Tuir stesso. Quindi “si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso”.

Sarà assoggettato a tassazione il valore normale del bene, se questo è ceduto gratuitamente (circolare Ministero delle Finanze 23-12-1997 n. 326). In caso contrario, il valore da assoggettare a tassazione è pari alla differenza tra il valore normale del bene ricevuto e le somme pagate.

Sono esenti i compensi in natura di valore complessivo non superiore a € 258,23 (516,46 euro limitatamente al 2021): in caso di valore superiore, lo stesso è interamente imponibile.