VACCINAZIONI ANTI-COVID IN AZIENDA. ONLINE IL DOCUMENTO TECNICO OPERATIVO DELL’INAIL

VACCINAZIONI ANTI-COVID IN AZIENDA. ONLINE IL DOCUMENTO TECNICO OPERATIVO DELL’INAIL

mercoledì 19 maggio 2021

A poco più di un mese dalla sottoscrizione del protocollo tra istituzioni e parti sociali per l’attivazione di punti di vaccinazione nei luoghi di lavoro, è online un nuovo documento tecnico, elaborato dall’Inail insieme ai Ministeri del Lavoro e della Salute, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla struttura di supporto alle attività del commissario straordinario per l’emergenza, che fornisce indicazioni operative per la somministrazione dei vaccini anti-Covid in azienda, utili anche a sciogliere alcuni dubbi emersi nelle ultime settimane.

 

Il documento (clicca qui) ribadisce, innanzitutto, che

 

la vaccinazione anti-Covid in azienda rappresenta un’iniziativa di sanità pubblica, la cui responsabilità generale e supervisione rimane in capo al Servizio sanitario regionale, e che

l’intera campagna vaccinale viene attuata secondo principi di priorità finalizzati alla tutela delle persone più vulnerabili al virus per età e/o stato di salute o per rischio di esposizione al contagio

i piani aziendali di adesione, in particolare, devono essere inviati alle aziende sanitarie di riferimento, in coerenza con le indicazioni ad interim approvate lo scorso 8 aprile dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

compatibilmente con la disponibilità di vaccini, la somministrazione nei luoghi di lavoro può iniziare in concomitanza con l’avvio della vaccinazione degli under 60.

 

Sono stati elaborati criteri quantitativi e qualitativi che permetteranno alle Regioni di valutare le priorità per i piani aziendali sulla base della disponibilità dei vaccini.

 

Il criterio quantitativo, privilegiando la capacità di vaccinare numeri consistenti di lavoratori, sia nell’ottica dell’efficienza e velocizzazione della campagna vaccinale sia in quella della solidarietà, consentirà l’accesso alla vaccinazione a lavoratori di aziende differenti operanti nel medesimo sito produttivo o nello stesso territorio. Tale criterio facilita l’accesso di piccole aziende, anche con differenti profili di rischiosità, che più difficilmente potrebbero organizzare punti vaccinali autonomi, semplificando inoltre l’organizzazione della campagna.

Il nuovo documento tecnico fornisce anche alcuni criteri qualitativi utili a definire le priorità, nel rispetto del principio di tutela dei lavoratori a maggior rischio di contagio da Sars-CoV-2. I diversi settori di attività, in particolare, sono suddivisi in tre macro-gruppi sulla base della classificazione del rischio, secondo i parametri di esposizione, prossimità e aggregazione contenuti nel documento tecnico dell’Inail approvato dal Comitato tecnico scientifico il 9 aprile 2020, insieme ai dati delle denunce di infortunio da Covid-19 analizzati per incidenza nei diversi settori produttivi.

 

Come detto i datori di lavoro possono aderire alla campagna vaccinale singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratori occupati e, nel documento in esame, è riprodotto anche il modulo che deve essere utilizzato per la presentazione del piano di vaccinazione aziendale, al quale possono aderire più imprese.

 

NOTA BENE. Occorre inoltre ricordare che la vaccinazione in azienda rappresenta una delle tre opzioni contemplate nel Protocollo del 6 aprile, prevedendo lo stesso la possibilità per un datore di lavoro:

 

• di stipulare, anche tramite le associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, specifiche convenzioni con strutture sanitarie private in possesso dei requisiti per la vaccinazione (con costi sempre a carico dell’impresa, a parte le esclusioni di cui sopra);

 

• oppure di avvalersi, senza costi, delle strutture sanitarie dell’INAIL.

NOTA BENE. La vaccinazione dei lavoratori che aderiranno su loro volontà sarà garantita attraverso operatori sanitari abilitati senza alcuna responsabilità per l’impresa, che ne sosterrà i relativi costi, fatta eccezione per la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la loro somministrazione (siringhe/aghi) e degli strumenti formativi e per la registrazione delle vaccinazioni, assicurata invece da ciascun Servizio sanitario regionale.