IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DECRETO “SOSTEGNI”

IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DECRETO “SOSTEGNI”

Il d.l. n. 41 del 22 marzo 2021, c.d. decreto “Sostegni” ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza da COVID-19, commisurato alla diminuzione del fatturato medio mensile durante l’anno 2020, rispetto all’anno 2019.

mercoledì 19 maggio 2021

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto dall’Agenzia delle entrate, a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un’apposita istanza da parte del contribuente che lo intende richiedere.

 

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia, con entrambi i seguenti requisiti:

 

  • ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (anno 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare; mentre per gli altri va verificato l’esercizio in corso al 22/03/2021 e quindi retroagire di 2 anni) - per le società di capitali il campo di riferimento del modello redditi è RS107, col. 2;

 

  • •con un importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019, ad eccezione dei soggetti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, per i quali non è richiesto il requisito del calo del fatturato.

 

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

 

  • •soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto;
  • •soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”);
  • •enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir;
  • •intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.

 

L’importo del contributo è calcolato con una modalità differente rispetto ai precedenti, in quanto è commisurato alla diminuzione che il contribuente ha subito su base mensile confrontando la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 (anno dell’emergenza Covid-19) e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (anno in cui sussistevano condizioni ordinarie).

 

L’ammontare del contributo è determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019:

 

  • 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro
  • 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro
  • 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
  • 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro
  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

 

In presenza dei requisiti sopra illustrati, il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo del contributo è invece pari a 150.000 euro.

 

A scelta del beneficiario, l’Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, oppure mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24 a fronte di imposte, contributi INPS e altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali. La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.

 

L’istanza deve essere presentata entro il giorno 28 maggio 2021.