CASSA INTEGRAZIONE COVID-19 RELATIVA AL DECRETO SOSTEGNI. INDICAZIONI OPERATIVE DELL’INPS

CASSA INTEGRAZIONE COVID-19 RELATIVA AL DECRETO SOSTEGNI. INDICAZIONI OPERATIVE DELL’INPS

Con la circolare in esame l’Inps fornisce le indicazioni operative sugli ammortizzatori sociali previsti dal Dl 41/2021 per affrontare l’emergenza covid-19.

venerdì 14 maggio 2021

Ricordiamo che il Decreto Sostegni prevede la concessione di ulteriori peridi di cassa integrazione che si aggiungono a quelli introdotto a inizio anno dalla Legge di Bilancio 2021 (l.n. 178/2020).

 

La Legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) prevedeva invece la concessione di:

  • ï12 settimane in caso di Cigo per il periodo 01.01.2021 / 31.03.2021
  • ï12 settimane in caso di FIS e Cassa in deroga per il periodo 01.01.2021 / 30.06.2021
  • ï90 giornate in caso di Cisoa dall’01.01 al 30.6.2021

 

Il Decreto Sostegni (Decreto Legge n. 41/2020) prevede la concessione di:

  • ï13 settimane in caso di cassa integrazione ordinaria per il periodo 01.04.2021 / 30.06.2021
  • ï28 settimane in caso di assegno ordinario Fis e cassa in deroga per il periodo 01.04.2021 / 31.12.2021
  • ï120 giornate in caso di Cisoa dal 01.04.2021 al 31.12.2021

 

La circolare in commento ricorda:

  • ⇒Per quanto riguarda la Cigo, che le nuove 13 settimane si aggiungono alle 12 previste dalla legge n. 178/2020, che però si collocano nel 1° trimestre 2021. Quindi le 25 settimane complessive possono essere godute entro il 30-6-2021. Le prime 12 però non possono essere richieste dopo il 31.03.2021.
  • ⇒Per le imprese che accedono a FIS e Cassa in deroga le settimane complessive sono 40 (12+28) da utilizzare entro il 31-12-2021. Le prime 12 potranno però essere utilizzate entro il 30.06.2021.

 

NOTA BENE

  • L’articolo 8 del decreto–legge n. 41/2021 consente l’accesso ai nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale (13 settimane per la CIGO e 28 settimane per l’ASO e la CIGD, come precedentemente descritti), a prescindere dal ricorso e dalle modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali introdotti dalla legge n. 178/2020.
  • Come già segnalato destinatari dei nuovi trattamenti di integrazione salariale sono tutti i datori di lavoro privati, anche se non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per la causale Covid-19.
  • i lavoratori destinatari dei trattamenti ex Dl 41 (cigo, Fis, cigd cisoa) sono quelli che risultano essere in forza il 23.03.2021, data di entrata in vigore del decreto stesso. Questo nonostante da più parti sia stato sollevato il problema di datori di lavoro che in occasione dell’attuale ripresa possano aver avuto la necessità di assumere nuovo personale e che per tali lavoratori si debbano poi attuare sospensioni magari per effetto di situazioni eccezionali, quali, ad esempio, chiusure disposte dall’autorità.
  • non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai citati trattamenti
  • per i lavoratori del settore agricolo, l’accesso alla cigd riguarda soltanto gli otd che non hanno accesso alla Cisoa

 

 

 

CRITICITA’

Una questione rilevante trattata dalla circolare riguarda la copertura del periodo di fine marzo non coperto dalle settimane di ammortizzatore previste dalla Legge 178/2020.

La circolare prende atto che 12 settimane non possono coprire il periodo gennaio marzo 2021 per chi ha iniziato l’utilizzo dell’ammortizzatore l’1-1-201. La copertura arriva infatti al 25-3. A parziale soluzione l’INPS, in attesa della  modifica del decreto in sede di conversione, dispone che: il nuovo periodo di trattamenti previsto dal citato articolo 8 potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, quindi da lunedì 29 marzo 2021 e  solo se esaurite le prime  12 settimane. Questo significa che tutti i datori di lavoro che vorranno richiedere la copertura per il periodo decorrente dal 29/03,  andranno a usufruire già 1 settimana delle 28 previste dal D.L.41/2021.

Appare probabile, come annunciato dalla stampa, un emendamento al DL Sostegni in via di conversione in legge che introduce il comma 2 bis all'art. 8 già approvato dalla Commissione Bilancio in Senato che estende la copertura dal 26 marzo 2021.

 

ATTENZIONE

Per quanto appaia anomala rispetto allo spirito di semplificazione dettato dalla situazione di emergenza continua a trovare conferma, in caso di ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga per le aziende con dimensioni superiori a 5 dipendenti, la previsione della definizione di un accordo sindacale tra l’azienda e le Organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale da concludersi anche in via telematica

Ricordato questo obbligo, l’Istituto precisa che …in caso di domande di nuovi periodi di CIGD - che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell’azienda – proposte anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per COVID-19 …  non è necessaria la definizione di un nuovo accordo inerente al periodo oggetto della domanda; restano salve le opportune procedure di informazione alle Organizzazioni sindacali, che non determinano effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni. L’accordo è invece obbligatorio per i datori di lavoro che occupano più di 5 addetti, qualora non abbiano mai fatto ricorso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga con causale COVID-19.