Il beneficio è previsto dall’articolo 12, commi 14 e 15, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Si ricorda che con la circolare n. 24 dell’11 febbraio 2021 l’Istituto aveva fornito le prime indicazioni per la gestione del suddetto esonero contributivo.
La misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" .
IMPRESE ESCLUSE
Sono esclusi dalla possibilità di fruire dell’esonero in trattazione i datori di lavoro del settore agricolo, e le imprese operanti nel settore finanziario e assicurativo rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66 della classificazione Ateco 2007
PROCEDURA PER LA FRUZIONE
I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’INPS, attraverso il “Cassetto previdenziale”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020 e dello sgravio art.12 DL 137/2020”, nella quale dovranno dichiarare
- ïdi aver usufruito nel mese di giugno 2020 di trattamenti di integrazione salariale (Cigo, Fis, Cigd) con causale COVID-19 e
- ïdi non aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità, nonché
- ïl’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi, parametrato alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.
Una volta ottenuto il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva il datore di lavoro potrà effettuare le operazioni di recupero dal mese di aprile 2021 fino al mese di agosto 2021.
Resta confermato che l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una singola mensilità, ove ne sussista la capienza.
CONDIZIONE PER IL BENEFICIO.
I datori di lavoro che intendano richiedere il beneficio in esame devono attentamente verificare le opzioni e i vincoli posti alla sua fruizione dalle norme e dalle interpretazioni che lo regolano.
1) Alternatività tra ammortizzatori ed esonero nello stesso periodo
Considerato che i rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e l’esonero contributivo, disciplinati dalla medesima fonte normativa ovvero da fonti diverse, si basano sul principio dell’alternatività, nella medesima finestra temporale, per la medesima unità produttiva, l’azienda deve scegliere se fruire dell’ammortizzatore sociale emergenziale oppure dell’esonero contributivo.
Per richiedere l’esonero contributivo alternativo alla Cassa, previsto dal Dl 137/2020 (convertito in legge 176/2020), le aziende - per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 - non devono aver utilizzato trattamenti d’integrazione salariale causale Covid-19 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità per cui si vuole beneficiare dell’agevolazione. La limitazione opera non solo se l’azienda ha fatto ricorso all’ammortizzatore previsto dal Dl 137, ma anche se, per lo stesso periodo, sono intervenuti in sovrapposizione i trattamenti previsti dal Dl 104/2021 (fino al 31 dicembre 2020) e/o quelli dalla legge 178/2020 (fino 31 gennaio 2021).
Ne consegue che, nella medesima finestra temporale, per la medesima unità produttiva, l’azienda deve scegliere se fruire dell’ammortizzatore sociale emergenziale oppure dell’esonero contributivo, a prescindere di quale sia la fonte normativa di riferimento della misura.
Resta in ogni caso fermo che, laddove la previsione normativa chieda al datore di lavoro di fare una scelta tra l’esonero in trattazione e i nuovi strumenti di integrazione salariale, la scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva. Ciò comporta che, presso il medesimo datore di lavoro, si potrà fruire per alcune unità produttive dell’esonero e per altre unità produttive dei nuovi trattamenti di integrazione salariale.
2) Esclusione dal beneficio se non sono stati usati gli ammortizzatori del Decreto Agosto
L’accesso all’esonero è ammesso solo per i datori che hanno potuto effettivamente esercitare l’opzione tra le due misure. Ciò in quanto la possibilità di ricorrere alle ulteriori 6 settimane di cassa previste dal Dl 137/2020 non era aperta a tutti ma circoscritta ai datori di lavoro che avevano richiesto e utilizzato l’ulteriore periodo di nove settimane del decreto-legge n. 104/2020 (Decreto Agosto).
Potrebbe esserci il dubbio che i datori di lavoro che abbiano già fruito dell’agevolazione di cui all’articolo 3 del decreto–legge n. 104/2020 (esonero alternativo agli ammortizzatori previsto dal Decreto Agosto) possano beneficiare dell’esonero del Decreto Ristori.
In merito non esiste una posizione esplicita dell’INPS (che sarebbe invece auspicabile). Va detto che alcuni autori ritengono che i datori di lavoro che non hanno fruito di periodi di ammortizzatori sociali con causale COVID-19 nel periodo novembre 2020 - gennaio 2021 possano accedere all’esonero alternativo previsto dall’art. 12 del DL n. 137/2020, indipendentemente dall’aver fruito o meno dell’esonero alternativo previsto dall’art. 3 del DL n. 104/2020 e senza doverne restituire una quota in caso di fruizione.
3) Condizioni generali
I datori di lavoro ai fini della legittima fruizione dell’esonero devono garantire:
- ïla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- ïl’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- ïil rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- ïil rispetto del divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo sancito dal Decreto 137/2020.
CUMULABILITA’ CON ALTRI BENEFICI
Il beneficio in esame è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
Tra questi ultimi ricordiamo la non cumulabilità con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile previsto dall’articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Essa però deve essere limitata al medesimo lavoratore.