Con la circolare n. 63 del 14 aprile 2021 e il successivo messaggio 22 aprile 2021, n. 1642, l’Inps aveva infatti fornito le istruzioni operative per rendere utilizzabile il congedo a partire dal 13 marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021.
Con il messaggio in esame è previsto che i lavoratori che prima del 29 aprile avessero già presentato “informalmente” la domanda al proprio datore di lavoro, così come consentito dalla circolare INPS n. 63/2021, dovranno ripresentarla telematicamente all’Inps con decorrenza anche retroattiva mai antecedente al 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. 30/2021), utilizzando la nuova procedura aggiornata.
NOTA BENE. Il nuovo modello dovrà essere utilizzato altresì anche da coloro che intendono avvalersi della possibilità di convertire il congedo parentale ordinario nonché il prolungamento di congedo parentale ex artt. 32 e 33 del Dlgs n. 151/2001 fruiti dall’1.1.2021 al 12.3.2021 nel nuovo Congedo 2021 genitori, possibilità espressamente prevista dal comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021.
Sarà onere del lavoratore avvertire il proprio datore di lavoro affinché questi possa conguagliare in busta paga le differenze di indennità anticipate per conto dell’Istituto (50% della retribuzione media giornaliera anziché 30%, escluse le giornate non lavorative), nonché rettificare i rispettivi flussi Uniemens, secondo le nuove specifiche indicazioni operative comunicate dall’Inps con la circolare n. 63/2021.