TFR e previdenza complementare: nuove faq dal Ministero del Lavoro

TFR e previdenza complementare: nuove faq dal Ministero del Lavoro

Ministero del Lavoro. Portale della Previdenza complementare

 

Il Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori indicazioni in relazione al nuovo regime della previdenza complementare in vigore dallo scorso 1° luglio. La prima prevede l’applicazione del meccanismo di adesione automatica anche per i lavoratori intermittenti (inizialmente esclusi). La seconda stabilisce l’adesione automatica anche per quei lavoratori che versavano a previdenza complementare solo una parte del proprio TFR. Le indicazioni sono apparse come nuove faq nel Portale sulla Previdenza complementare presente nel sito istituzionale del Ministero.

martedì 13 ottobre 2026

Lavoratori intermittenti

Modificando una Faq preesistente (senza tuttavia una comunicazione ufficiale della avvenuta modifica), il Ministero cambia posizione rispetto ai lavoratori intermittenti. Questi ultimi inizialmente erano stati espressamente esclusi dal meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare mentre ora, con la modifica della Faq, non risultano più contemplati nell’elenco degli esclusi ora limitati ai soli dipendenti pubblici.

Di conseguenza, nel caso di assunzione dopo il 30/06/2026 di un lavoratore intermittente è corretto applicare il trattamento previsto per gli altri dipendenti privati:

  • consegnare l'informativa datoriale sulla previdenza complementare, sui fondi collettivi applicabili e sul meccanismo di adesione automatica;
  • consegnare e acquisire il TFR3, per ricostruire se si tratta di prima o successiva assunzione e l'eventuale posizione di previdenza complementare già alimentata dal TFR;
  • applicare poi le conseguenze previste dalla disciplina in funzione di quanto dichiarato nel TFR3.

Naturalmente andrà posta attenzione ai contratti intermittenti a termine molto brevi. Come noto l'adesione automatica non opera per un contratto a tempo determinato inferiore a 60 giorni e viene meno se il rapporto cessa prima del decorso dei 60 giorni.

 

Lavoratori soggetti all’adesione automatica che hanno optato per la destinazione parziale del TFR a previdenza complementare

 

Il gruppo di Faq denominato “Informazioni generali sul conferimento del TFR alla previdenza complementare” è stato integrato con la Faq che risponde al quesito “Quando si ha l’adesione esplicita alla previdenza complementare?”. In sintesi, la Faq precisa che la scelta del lavoratore di versare il TFR in misura ridotta al fondo pensione di riferimento non fa venire meno gli effetti dell’adesione automatica, ossia l’obbligo della contribuzione. Ad analoghe conclusioni giunge per il lavoratore che scelga di non versare il contributo a proprio carico avendone i requisiti retributivi.

La novità, dunque, è duplice: il lavoratore, laddove consentito, può ridurre la quota di TFR destinata al fondo di riferimento oppure può optare per non versare il proprio contributo nel caso in cui la sua retribuzione annuale lorda risulti inferiore all’assegno sociale, ma tali scelte non fanno venire meno l’adesione automatica. In altri termini, rimangono confermati anche nelle suddette ipotesi tutti gli effetti dell’adesione automatica e, dunque, anche l’obbligo di versare la contribuzione al fondo pensione (con specifico riferimento alla quota a carico del datore di lavoro).