Il D.lgs. n. 148 del 7 agosto 2026 (c.d. Decreto Omnibus), contiene, “disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi” in attuazione della Legge n. 111/2023 di delega al Governo per la riforma fiscale.
Il provvedimento (art, 2, comma 2) interviene sulla lettera a), comma 6, art. 53, del nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.lgs. n. 117/2026) che dal 1° gennaio 2027 conterrà la disciplina sulla determinazione del fringe benefit auto ad uso promiscuo. Per semplicità espositiva verranno di seguito riportati solo i riferimenti alla normativa attualmente in vigore, ovvero al TUIR (DPR n. 917/1986).
La Legge di Bilancio 2025. Il calcolo fringe benefit auto in base al tipo di alimentazione
Le regole di determinazione del fringe benefit derivante dall’uso promiscuo dell’auto aziendale erano state modificate da ultimo dall’art. 1, comma 48, Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) prevedendo, ai fini della quantificazione forfetaria del fringe benefit, una percentuale unica del 50%, ridotta al 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi e al 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria.
Le percentuali così determinate sono state applicate a partire dai veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Le novità del Decreto Omnibus
Il Decreto Omnibus, intervenendo sull’art. 51, comma 4, lettera a), TUIR, a partire dal periodo d’imposta 2026, definisce il seguente regime.
- E’ confermata la quantificazione in via forfetaria del fringe benefit basata su una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km per il costo km ACI dello specifico veicolo con applicazione di coefficienti differenziati in funzione della tipologia di alimentazione del mezzo, quindi,
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- 10% per veicoli full electric,
- 20% per veicoli ibridi plug-in e
- 50% per veicoli a combustione interna (benzina, diesel, GPL, metano) e ibridi non ricaricabili (full/mild; hybrid);
- La quantificazione in via forfetaria del fringe benefit nelle misure sopra indicate si applica anche nei casi di veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario;
- Dopo i primi cinque anni dalla prima immatricolazione del veicolo il valore del fringe benefit applicato al veicolo viene aumentato del 50%
- Al valore del f.b. come determinato ai sensi del punto 1 si applica una maggiorazione forfetaria del 5% nei casi in cui il veicolo assegnato in uso promiscuo sia dotato di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore. A tale riguardo, si evidenzia che nelle tabelle ACI sono incluse soltanto le dotazioni di serie previste dal costruttore per il determinato modello e allestimento preso a riferimento. Pertanto, eventuali accessori e personalizzazioni ulteriori rispetto all’allestimento di serie (c.d. optional), se non pagati direttamente dal lavoratore, comportano una maggiorazione forfettaria del 5% del valore del fringe benefit calcolato per il mezzo.
- E’ previsto che le eventuali somme trattenute al dipendente a fronte di tali accessori e allestimenti sono integralmente deducibili dal valore convenzionale. In altri termini, il riaddebito al dipendente delle somme per accessori e allestimenti, al pari delle somme per la mera concessione del mezzo, riducono il valore calcolato in via forfettaria del fringe benefit.
Decorrenza dell’applicazione e criticità
Con riguardo ai veicoli in esame, per i datori di lavoro/sostituti d’imposta si rende necessario già con riferimento al periodo d’imposta 2026,
- in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, considerare la relativa incidenza ai fini del calcolo del fringe benefit applicando la maggiorazione del 5%. Nell’ipotesi in cui, invece, al dipendente siano trattenute somme a fronte di tali accessori e allestimenti, le stesse devono considerarsi integralmente deducibili dal valore del fringe benefit.
In entrambe le situazioni, si ritiene che i datori di lavoro dovranno procedere a sistemare la posizione dei lavoratori interessati entro le operazioni di conguaglio.
- Analogamente il datore di lavoro dovrà fissare per ciascun mezzo, la scadenza del quinto anno dalla data di prima immatricolazione, dal momento che a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a tale scadenza dovranno provvedere ad applicare la maggiorazione del 50% al valore del fringe benefit.
Nuove modalità di calcolo del fringe benefit auto in base al livello di emissioni di co2 (regime fino al 31.12.2024 e salvaguardia 2025)
Il Decreto Omnibus prende in considerazione anche la fattispecie dei veicoli per i quali il fringe benefit è calcolato in base alle regole vigenti fino al 31 dicembre 2024, dunque, con applicazione di coefficienti differenziati in funzione del livello di emissioni di CO2 del mezzo.
L’art. 51, comma 4, lettera a), TUIR, nella formulazione introdotta della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) in vigore fino al 31 dicembre 2024 prevedeva la quantificazione del fringe benefit per i veicoli aziendali di nuova immatricolazione assegnati ai dipendenti sulla base di una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri per il costo chilometrico ACI dello specifico veicolo, con applicazione di una percentuale variabile in funzione dei valori di emissione di anidride carbonica del mezzo, come segue:
- 25% in caso di emissioni con valori non superiori a 60 g/km;
- 30% in caso di emissioni con valori compresi tra 60 g/km e 160 g/km;
- 50% in caso di emissioni con valori compresi tra 160 g/km e 190 g/km;
- 60% in caso di emissioni con valori superiori a 190 g/km.
L’art. 1, comma 48, Legge di Bilancio 2025 ha novellato l’art. 51, comma 4, lettera a), TUIR, stabilendo che, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il calcolo del fringe benefit avvenga applicando percentuali differenziate in funzione della tipologia di alimentazione del mezzo (50% per veicoli a combustione interna e ibridi non ricaricabili ; 20% in caso di veicoli elettrici plug-in ibridi e 10% per i veicoli elettrici a batteria) abbandonando il precedente parametro “livello di emissioni di CO2”.
Va inoltre ricordato che con un successivo decreto legge (D.L. n. 19/2025) il Governo ha inserito il comma 48-bis all’art. 1, Legge n. 207/2024, introducendo una clausola di salvaguardia che consente di applicare la disciplina vigente al 31 dicembre 2024 (dunque con percentuali differenziate in funzione dei livelli di emissione di CO2):
- per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché
- per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo
dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.
Con il Decreto Omnibus il regime fino al 31.12.2024 compresi gli effetti della clausola di salvaguardia subiscono le seguenti modifiche.
- Estensione della clausola di salvaguardia del D.L. n. 19/2025 ai mezzi ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo entro il 31 dicembre 2025 (in precedenza tale possibilità era limitata ai mezzi concessi in uso entro il 30 giugno 2025);
- Introduzione anche per tali mezzi di un limite temporale di cinque anni dalla prima immatricolazione per l’applicazione del criterio forfettario di determinazione del fringe benefit. A partire dal 1° gennaio dell’anno successivo al quinto anno dalla prima immatricolazione, il valore del fringe benefit va maggiorato del 50%;
- l’applicazione delle regole di cui sopra anche nei casi in cui i veicoli siano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente.
Da ultimo, a partire dal 1° gennaio 2026, anche in relazione ai veicoli cui si applica il regime di determinazione del fringe benefit auto con applicazione delle percentuali differenziate in funzione dei livelli di emissione di CO2 trova applicazione, per espressa previsione dell’art. 2, comma 4 del D.Lgs. n. 148/2026, la maggiorazione forfetaria del 5% del valore del fringe benefit nei casi in cui siano dotati di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore. La disposizione fa salvi i comportamenti assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 in relazione alle modalità di tassazione di accessori e optional specificando che non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.
Conseguenza diretta di quanto illustrato sarà che, anche con riguardo ai veicoli con fringe benefit calcolato in base alle emissioni di CO2 , per i datori di lavoro/sostituti d’imposta si renderà necessario:
- già con riferimento al periodo d’imposta 2026, in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, considerare la relativa incidenza ai fini del calcolo del fringe benefit applicando la maggiorazione del 5%;
N.b.: Si ritiene che i datori di lavoro dovranno procedere a sistemare la posizione dei lavoratori interessati entro le operazioni di conguaglio.
- fissare per ciascun mezzo, la scadenza del quinto anno dalla data di prima immatricolazione, dal momento che a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a tale scadenza dovranno provvedere ad applicare la maggiorazione del 50% al valore del fringe benefit.
Occorre evidenziare che i mezzi in esame sono quelli immatricolati a partire dal mese di luglio 2020. Non si esclude, pertanto, che già a decorrere dal periodo d’imposta 2026 si possano riscontrare situazioni di veicoli per i quali, essendo già decorsi cinque anni dalla prima immatricolazione, occorre procedere all’applicazione della maggiorazione del 50% al valore del fringe benefit. Si ritiene anche con riguardo a tale fattispecie che la posizione dei lavoratori interessati vada regolarizzata entro le operazioni di conguaglio.