Il D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, in attuazione della normativa europea in materia di tutela dei minori, ha introdotto l'art. 25-bis nel D.P.R. 313/2002 (Testo Unico del Casellario Giudiziale), prevedendo specifici obblighi in capo ai datori di lavoro che impiegano personale in attività comportanti contatti diretti e regolari con minori.
L’articolo illustra gli adempimenti che le cooperative sono tenute ad osservare in fase di assunzione e gestione del personale.
Soggetti interessati
L'obbligo riguarda tutte le cooperative che intendano impiegare lavoratori o volontari organizzati in attività che comportano contatti diretti e regolari con minori.
A titolo esemplificativo, rientrano nell'ambito di applicazione:
- educatori professionali;
- insegnanti di scuole dell'infanzia;
- operatori di asili nido;
- assistenti all'infanzia;
- operatori ausiliari inseriti stabilmente nei servizi educativi;
- animatori;
- istruttori sportivi;
- autisti di scuolabus;
- volontari operanti in servizi rivolti ai minori.
Sono invece generalmente esclusi i lavoratori che non hanno contatti diretti e regolari con i minori, quali ad esempio gli addetti amministrativi o il personale impiegato esclusivamente presso uffici di sede.
Finalità del controllo
Attraverso il certificato del casellario giudiziale il datore di lavoro verifica l'eventuale presenza di:
- condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale;
- sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori;
- misure che comportano il divieto di svolgere attività lavorative abitualmente a contatto con minori.
Momento della richiesta
Il certificato deve essere richiesto prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro o prima dell'avvio dell'attività volontaria organizzata che comporti contatti diretti e regolari con minori.
L'obbligo riguarda i rapporti instaurati successivamente al 6 aprile 2014 e non richiede l'acquisizione del certificato per i lavoratori già in forza a tale data.
Modalità di richiesta
La richiesta deve essere presentata dalla cooperativa, tramite il proprio legale rappresentante o da soggetto formalmente delegato, utilizzando l'apposita modulistica ministeriale (Modello 3-bis).
Per ragioni organizzative è possibile presentare contestualmente richieste relative a più lavoratori; resta fermo che per ciascun soggetto verrà rilasciato un certificato individuale.
Delega e documentazione del lavoratore
Prima della richiesta del certificato è opportuno acquisire dal lavoratore:
- delega/autorizzazione alla richiesta del certificato;
- informativa sul trattamento dei dati personali e dei dati giudiziari;
- copia di un documento di identità in corso di validità.
La documentazione deve essere conservata nel fascicolo personale del lavoratore.
Validità del certificato e rinnovi
Il certificato ha una validità formale di sei mesi dalla data del rilascio.
Tuttavia la normativa prevede che l'obbligo del datore di lavoro consista nell'acquisizione del certificato al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro; la richiesta non deve essere ripetuta alla scadenza della validità del certificato durante il medesimo rapporto.
Di conseguenza:
- non è richiesto un rinnovo periodico del certificato;
- non è necessario acquisire una nuova delega durante il medesimo rapporto di lavoro;
- in caso di cessazione e successiva riassunzione del lavoratore è opportuno acquisire una nuova delega e richiedere un nuovo certificato.
Costi
Il costo ordinario del certificato è pari a:
- € 16,00 per imposta di bollo;
- € 3,92 per diritti di certificato.
Costo complessivo: € 19,92 per ciascun lavoratore.
In caso di rilascio urgente il costo complessivo è pari a € 23,84 per ciascun lavoratore.
Trattandosi di un adempimento posto a carico del datore di lavoro, si raccomanda che il relativo costo sia sostenuto dalla cooperativa.
Acquisizione di una dichiarazione sostitutiva
Nelle more dell'acquisizione del certificato del casellario giudiziale, la Cooperativa può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante l'assenza delle condizioni ostative previste dall'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002. Tale dichiarazione non sostituisce l'obbligo di richiedere e acquisire il certificato del casellario giudiziale, che dovrà essere ottenuto e conservato nel fascicolo personale del lavoratore
Fac-simile di autodichiarazione
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Il/La sottoscritto/a ________________________________
nato/a a __________________ il __________________
residente in ______________________________________
consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
- di non aver riportato condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale;
- di non essere destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività comportanti contatti diretti e regolari con minori;
- di non essere soggetto a provvedimenti che comportino il divieto di svolgere attività lavorative a contatto con minori.
La presente dichiarazione è resa nelle more dell'acquisizione da parte della Cooperativa del certificato del casellario giudiziale previsto dall'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002.
Data ____________
Firma __________________________
Conservazione della documentazione
La cooperativa deve conservare:
- copia della richiesta presentata;
- certificato rilasciato;
- delega del lavoratore;
- informativa privacy sottoscritta.
L'accesso alla documentazione deve essere limitato ai soggetti autorizzati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Regime sanzionatorio
L'omessa richiesta del certificato nei casi previsti dalla legge comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 15.000.
Indicazioni operative
Al fine di garantire uniformità di comportamento e massima tutela dei minori, si raccomanda di prevedere che, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, l'ufficio del personale verifichi la presenza nel fascicolo del lavoratore dei seguenti documenti:
☐ Documento d'identità
☐ Delega alla richiesta del certificato del casellario giudiziale
☐ Informativa privacy
☐ Eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione (a carattere temporaneo)
☐ Richiesta del certificato ex art. 25-bis D.P.R. 313/2002
☐ Certificato acquisito e archiviato (appena disponibile).