Esonero contributivo per l’assunzione di madri di almeno 3 figli minorenni

Esonero contributivo per l’assunzione di madri di almeno 3 figli minorenni

Circolare numero 82 del 29-07-2026

 

Recentemente, l’INPS ha dato attuazione all’esonero contributivo strutturale introdotto, dal 1° gennaio 2026, dalla Legge di Bilancio 2026 (si veda Newsletter n.1/26) per favorire l’assunzione di donne madri di almeno tre figli e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

giovedì 17 settembre 2026

Datori di lavoro interessati ed esclusi

Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. È esclusa la Pubblica Amministrazione.

 

Lavoratori interessati

Il bonus spetta per le assunzioni a tempo determinato, indeterminato e per le trasformazioni dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026,  di donne:

  • madri di almeno tre figli di età minore di 18 anni (ovvero 17 anni e 364 giorni), compresi i figli in adozione o in affidamento, inclusi i periodi di pre-affido o preadozione. Il requisito deve essere posseduto dalla lavoratrice al momento dell’assunzione e, da tale data, si cristallizza, a nulla rilevando le variazioni sul nucleo familiare che intervengono successivamente;
  • prive, al momento dell’assunzione, di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Va verificato che in tale periodo la lavoratrice non abbia prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto subordinato della durata di almeno 6 mesi. Per il lavoro autonomo o parasubordinato il riferimento è alla remunerazione annua, inferiore ai limiti esenti da imposizione che è di 5.500 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto, e di 8.500 euro per co.co.co. e altre prestazioni ex articolo 50, comma 1, lettera c-bis), TUIR.

 

Rapporti di lavoro interessati

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato del settore privato, incluso il settore agricolo, compresi i rapporti di lavoro part-time e spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione.

L’incentivo non spetta in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato e di lavoro domestico. Inoltre, non rientra fra le tipologie di rapporto di lavoro incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

 

Misura e durata

L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite mensile di 666,66 euro  (€ 8.000/12) per ciascun lavoratore. Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la predetta soglia è riproporzionata nella misura di 21,50 euro (666,66 euro/31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’esonero.

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, i massimali dell’agevolazione devono essere proporzionalmente ridotti.

Nell’ipotesi di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, l’INPS chiarisce che l’esonero può essere riconosciuto solo nel caso in cui il rapporto a termine sia già agevolato per effetto della medesima disposizione.

L’esonero spetta:

  • in caso di assunzione a tempo determinato, anche in somministrazione, per 12 mesi dalla data di assunzione;
  • in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine già agevolato, per 18 mesi dalla data della prima assunzione;
  • in caso di assunzione a tempo indeterminato, per 24 mesi dalla data di assunzione.

L’esonero i spetta anche in caso di proroga del rapporto di lavoro, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.