L’intento è quello di prevedere nelle procedure di gara, una riserva di partecipazione o di esecuzione nei confronti di operatori economici e cooperative sociali (e loro consorzi) il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate e, quindi, anche di detenuti ed ex detenuti. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare l’esecuzione ai medesimi operatori economici, nel contesto di programmi di lavoro protetti che prevedano l’impiego, per lo svolgimento delle relative prestazioni, di almeno il 30% di lavoratori svantaggiati.
Nel caso di ricorso ai contratti riservati, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono inserire nei bandi di gara o negli avvisi apposite clausole che esplicitamente contengano detta riserva di partecipazione o di esecuzione. Le clausole sociali volte all’inserimento lavorativo dei detenuti ed ex detenuti possano essere previste come requisiti necessari dell’offerta.