La bacheca dell’HR. Il lavoro autonomo occasionale

La bacheca dell’HR. Il lavoro autonomo occasionale

Promemoria, adempimenti e buone prassi da non dimenticare

giovedì 17 settembre 2026

Definizione

Per lavoro autonomo occasionale si intende un’attività di lavoro autonomo che viene svolto in modo non continuativo e non abituale. Le caratteristiche essenziali che identificano il lavoro autonomo occasionale sono le seguenti:

  1. autonomia
  2. occasionalità (o “non continuatività”)
  3. assenza del vincolo di subordinazione con il committente
  4. corresponsione di compenso

La disciplina legale di riferimento è la sezione del lavoro autonomo del Codice Civile, di cui all’art. 2222 (Contratto d’opera) e seguenti, che lo definisce come “un’attività professionale in cui una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

 

La lettera di incarico

Spesso per un lavoro occasionale si stipula un accordo verbale, senza che sia redatto un contratto vero e proprio. Tuttavia è fortemente consigliato redigere una lettera d’incarico che sarà l’unica prova in caso di contenzioso. Si tratta di un accordo in forma scritta che riporti almeno le seguenti informazioni:

  • la descrizione dell’attività oggetto del contratto;
  • tempi di esecuzione e le modalità, nonché anche il luogo in cui eseguire la prestazione;
  • il compenso pattuito e tempi e modalità di pagamento;
  • la possibilità e le modalità di recesso anticipato dal contratto.

 

Elementi fondamentali

Gli altri elementi fondamentali del lavoro autonomo occasionale sono riassunti nella seguente tabella

 

Obblighi fiscali

Il reddito da lavoro autonomo occasionale è tassabile ed è classificato fra i redditi diversi; quando il datore di lavoro può agire come sostituto d’imposta, nella ricevuta emessa dal lavoratore viene applicata la ritenuta d’acconto pari al 20% della prestazione lorda.

Limiti economici

Non sono previsti limiti di reddito e limiti di ore. Tuttavia è sempre necessario ricordare che si tratta di prestazioni non continuative e quindi compensi significativi devono essere giustificabili dall’elevato contenuto professionale offerto dal prestatore.

Obblighi del datore di lavoro

Quando il datore di lavoro si configura come imprenditore, ha l’obbligo di fare una comunicazione preventiva dell’avvio dell’attività con il lavoratore mediante il sito del Ministero del Lavoro (cliclavoro.it)

Retribuzione minima

Non esiste una retribuzione minima: saranno le due parti a stabilirne l’importo.

Trattamento previdenziale

Per un reddito annuale inferiore o uguale a 5.000 euro il lavoratore non deve versare contributi all’INPS.

Oltre il limite di 5.000 euro annui per la parte eccedente questo limite il lavoratore deve iscriversi alla Gestione Separata INPS. I contributi previdenziali saranno per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore.

 

Comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale

Il Decreto Fiscale, D.L. n. 146/2021 ha introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali.

E’ successivamente intervenuto l’Ispettorato nazionale del Lavoro con una serie di note: la Nota n. 29 dell'11 gennaio 2022 (le prime indicazioni operative), la Nota n. 109 del 27 gennaio 2022 e la Nota n. 393 del 1° marzo 2022.

L’obbligo si applica esclusivamente ai committenti che operano come imprenditori. Pertanto, l'obbligo non sussiste se il committente è un privato, la Pubblica Amministrazione o uno studio professionale/lavoratore autonomo che non esercita attività in forma d'impresa. Per lo stesso motivo sono esclusi gli Enti del Terzo Settore (ETS) qualora svolgano esclusivamente attività istituzionale non commerciale. L'esonero si estende anche alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) che non esercitano attività d'impresa.

La comunicazione preventiva non è prevista nel caso in cui i lavoratori occasionali siano incaricati di prestazioni di natura intellettuale. A titolo di esempio: correttori di bozze, progettisti grafici, lettori, redattori, relatori a convegni e docenti.

Sono altresì escluse dalla comunicazione le prestazioni per le quali esistono già sistemi di tracciamento e comunicazioni preventive obbligatorie a monte, tra cui:

  • Lavoratori autonomi dello spettacolo (se già soggetti a obbligo di denuncia contributiva a INPS/Ex-Enpals).
  • Rapporti gestiti tramite le piattaforme digitali (es. rider per consegne a domicilio)

 

La comunicazione va fatta prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale esclusivamente online nella sezione Servizio Lavoro sul sito del Ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome). Deve includere i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, una breve descrizione dell’attività, la data di inizio della prestazione e l’arco temporale presumibile per il completamento dell’opera o del servizio. In caso di errori non sostanziali, la comunicazione può essere annullata o modificata prima dell’inizio dell’attività. Dopo aver effettuato l’invio della domanda, nella relativa scheda appariranno la data di invio e il codice della comunicazione inviata.

L’omessa o infedele comunicazione può comportare sanzioni amministrative da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale.

 

Ricevuta lavoro autonomo occasionale: come farla?

Il lavoratore autonomo occasionale è tenuto a consegnare un documento fiscale che attesti quanto ricevuto come compenso. La ricevuta per lavoro autonomo occasionale, detta anche notula, deve riportare i seguenti dati:

  • numero e data di emissione della ricevuta;
  • dati anagrafici del prestatore (nome, cognome, indirizzo e codice fiscale);
  • dati del committente (denominazione sociale o nome e il cognome, indirizzo, codice fiscale e partita IVA);
  • descrizione dell’attività svolta e compenso concordato;
  • ritenuta d’acconto nel caso il committente possa agire come sostituto d’imposta;
  • riferimenti normativi (esenzione IVA ai sensi dell’art. 5, D.P.R. 633/1972 e, se si applica la ritenuta d’acconto, art. 25, D.P.R. 600/1973).

Se la prestazione di lavoro occasionale dà luogo ad un compenso superiore ai 77,47 euro è obbligatorio applicare sulla ricevuta una marca da bollo dal valore di 2 euro.

Inoltre occorre specificare se i compensi percepiti sono nella franchigia dei 5.000 euro oppure se si è superato il limite. A tal proposito si può inserire una dicitura di questo tipo: “dichiaro di non avere fruito nell’anno ai fini contributivi, della franchigia di € 5.000 prevista dall’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269″.

  

Esempio di prestazione occasionale con ritenuta d’acconto

Quando il datore di lavoro che agisce come sostituto d’imposta, nella ricevuta per il pagamento della prestazione il lavoratore occasionale dovrà applicare la ritenuta d’acconto pari al 20% sul compenso lordo comprensivo dei rimborsi spese.

 

Vediamo un esempio di calcolo del compenso netto:

ESEMPIO DI NOTA OCCASIONALE CON RITENUTA, SENZA SPESE DA RIMBORSARE

Data ricevuta

15/03/2026

Compenso pattuito

€ 800,00

Spese Forfettarie

Ritenuta d’acconto 20%        

€ 160,00 (-)

Importo netto dovuto

€ 640,00

Rimborsi Spesa (documentati)

Netto a pagare

€ 640,00

In questo esempio, il datore di lavoro dovrà versare i 160 euro di ritenuta d’acconto con Modello F24 entro il 16 aprile (mese successivo alla data documento).

 

Obbligo di invio della Certificazione Unica

Se il committente riveste la qualifica di sostituto d'imposta (aziende, professionisti, associazioni con p.IVA) ed eroga un compenso per lavoro autonomo occasionale, ha sempre l'obbligo di certificare tali somme compilando e trasmettendo la CU all'Agenzia delle Entrate e di consegnare il modello sintetico al lavoratore.

Nota bene: L'obbligo della CU sussiste anche se la prestazione era di natura puramente intellettuale (es. un redattore o un docente), pur essendo questa esente dalla comunicazione preventiva.

 

Contributi previdenziali lavoro autonomo occasionale

Se il lavoratore nell’anno d’imposta non supera il limite dei 5.000 euro per redditi percepiti come lavoro occasionale, non ha obblighi di contributi previdenziali.

Quando nell’arco dell’anno questo limite economico viene superato sorge l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e l’obbligo di versamento dei relativi contributi, ma solo sulla quota che eccede la soglia dei 5.000 euro.

Le aliquote relative ai contributi da versare sono differenti in base al fatto che il lavoratore sia o meno iscritto ad altre forme di previdenza (solitamente la pensione). Ad esempio per i lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme di pensione obbligatoria e per i quali non è data la contribuzione per l’indennità mensile di disoccupazione (DIS-COLL) l’aliquota è pari al 33,72%.

In ogni caso il contributo deve essere ripartito in questo modo:

  • 1/3 a carico del lavoratore che verrà incluso nella ricevuta come trattenuta sul compenso;
  • 2/3 del contributo a carico del committente. 

L’importo sui quali si devono conteggiare i contributi INPS è quello dei compensi lordi al netto delle spese di rimborso documentate da fattura o ricevuta. È obbligo del lavoratore comunicare, nella ricevuta, di aver superato la franchigia dei 5.000 euro di compenso annuali.  Qualora il prestatore d’opera non comunichi il superamento della soglia di esenzione al proprio datore di lavoro quest’ultimo non avrà alcuna responsabilità per il mancato versamento del contributo dovuto.

Il versamento del contributo previdenziale è totalmente a carico del committente o datore di lavoro e va effettuato, tramite Modello F24, entro il 16° giorno successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento della prestazione autonoma occasionale. Nel modello vanno utilizzati i seguenti codici tributo:

  • C10 quando il lavoratore ha altri rapporti assicurativi e/o è già pensionato;
  • CXX quando il lavoratore è iscritto alla gestione separata e non è pensionato.

 

Aspetti critici

Per evitare contestazioni e contenziosi con conseguenze molto gravi (sanzioni amministrative, riqualificazione del rapporto di lavoro, recuperi contributivi, ecc.) è importante che la prestazione di lavoro occasionale si avvicini il più possibile a queste caratteristiche:

  • Vincolo di raggiungimento di specifici risultati. Si parla di prestazioni di risultato e non di prestazioni di durata (tipiche del contratto di lavoro subordinato)
  • Scadenza prestabilita. Il contratto deve avere un inizio e una fine prestabiliti e tendenzialmente abbastanza ravvicinati (occasionalità)
  • Discrezionalità di tempi e luoghi;
  • Assenza di etero-direzione ed etero-organizzazione che sono condizioni tipiche del rapporto di lavoro subordinato (autonomia del prestatore nelle modalità di svolgimento della prestazione)
  • Non inserimento del lavoratore nell’organizzazione imprenditoriale;
  • Assenza di abitualità (non è l’attività abituale del prestatore);
  • Assenza di ripetitività;
  • Episodicità e non continuità;
  • Attività sporadiche e non sistematiche;
  • Presenza di un corrispettivo predefinito (potremmo dire “a corpo”, perché un corrispettivo commisurato ad ore tende a ricondurre alle prestazioni di lavoro dipendente).