Giurisprudenza

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Licenziamento del lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto: oneri a carico del datore di lavoro

Corte di Cassazione Sentenza n. 13734 dell’11 maggio 2026

giovedì 17 settembre 2026

La controversia ha origine dal licenziamento per superamento del periodo di comporto di un dipendente disabile, il quale sosteneva che il provvedimento fosse nullo perché integrante una discriminazione indiretta nei suoi confronti.
La Corte di Cassazione, nel caso sottopostole, distingue anzitutto la malattia dalla nozione di disabilità, precisando che quest’ultima si caratterizza per la presenza di due requisiti, ovvero il carattere duraturo della patologia e l’idoneità causale ad impedire la partecipazione del lavoratore disabile alla vita lavorativa nella stessa misura dei colleghi non disabili.
In tale contesto, la durata e/o la reiterazione delle assenze per malattia, nel caso in cui sia stato accertato che esse siano causalmente correlate alla patologia duratura dalla quale è affetto il disabile, costituisce una delle forme più evidenti di manifestazione di questa idoneità causale.


Secondo la Cassazione, in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, ci si deve attenere al principio per cui  la conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore da parte del datore di lavoro fa sorgere l’onere in capo a quest’ultimo di acquisire, prima di procedere al licenziamento, informazioni sull’eventualità che le assenze per malattia del dipendente siano connesse allo stato di disabilità, allo scopo di individuare possibili accorgimenti ragionevoli, la cui adozione presuppone l’interlocuzione ed il confronto tra le parti, che costituiscono una fase ineludibile della fattispecie del licenziamento de quo.

 

Lavoro domestico. L’attività non può essere intermediata

Corte di Cassazione. Ordinanza n. 24869 del 31 agosto 2026

 

La Cassazione conferma la decisione della Corte d’Appello con la quale sono stati disconosciuti  rapporti di lavoro domestico conclusi da un’Associazione che aveva assunto dei lavoratori per poi inviarli presso abitazioni di persone anziane o strutture ove esse erano ricoverate. A fondamento della decisione, il fatto che la prestazione non potesse essere ricondotta al lavoro domestico poiché non veniva resa presso il datore di lavoro e quindi non era correlata al funzionamento della vita familiare dello stesso.

La Cassazione ha altresì affermato che uno degli elementi essenziali del lavoro domestico è proprio il rapporto tra datore e lavoratore che si esplica anche attraverso la condivisione degli spazi e della vita familiare. In tale contesto è infatti necessaria una correlazione inscindibile tra le finalità della prestazione (legata al funzionamento della vita familiare) e il soddisfacimento dei bisogni personali del datore, e non di soggetti diversi. La separazione tra il datore di lavoro e il beneficiario della prestazione altera quindi uno degli elementi essenziali del lavoro domestico e di conseguenza non consente l’applicazione del regime contributivo agevolato.

 

Il datore di lavoro deve vigilare sull’attività del preposto

Corte di Cassazione. Sentenza n. 20150 del 3 giugno 2026

 

La Corte di Cassazione ha affermato che in caso di infortunio sul lavoro, risponde il datore di lavoro nel caso in cui, pur avendo nominato un preposto alla vigilanza, abbia omesso di vigilare sull’operato di questi, al fine di impedire l’instaurazione di prassi contro legge portatrici di pericoli per i lavoratori.