Esonero contributivo in caso di trasformazione dei contratti a termine

Esonero contributivo in caso di trasformazione dei contratti a termine

Dl n. 62/2026, convertito con modificazioni dalla Legge n. 112/2026, art. 4

 

Il Decreto Primo maggio (D.L. n. 62/2026 ora convertito in legge), ha previsto un interessante incentivo per le trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti lavoratori under 35 effettuate dal 1-8-2026 al 31-12-2026, di rapporti di lavoro a termine avviati prima del 1° maggio 2026.

giovedì 6 agosto 2026

L’attivazione dell’agevolazione è consentita dalla circolare INPS n. 72 del 3-7-2026 anche se manca il modello di istanza on line per richiedere il beneficio in questione.

 

Lavoratori beneficiari dell’esonero

Tutti i giovani che non abbiano compiuto 35 anni alla data della trasformazione (ossia devono avere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni) e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato; sono esclusi i lavoratori assunti con la qualifica di dirigente.

I precedenti periodi di apprendistato, così come i precedenti rapporti di lavoro con contratto intermittente (anche a tempo indeterminato) non ostacolano la richiesta del beneficio contributivo.

L’esonero non è applicabile nemmeno nel caso in cui il dipendente abbia avuto un precedente rapporto a tempo indeterminato, cessato per dimissioni o mancato superamento del periodo di prova.

 

Datori di lavoro

L’agevolazione e fruibile da tutti i datori di lavoro, compresi quelli del settore agricolo.

 

Rapporti di lavoro incentivabili

Si tratta delle sole trasformazioni a tempo indeterminato che avvengono a partire dal 1-8-2026 ed entro il 31-12-2026 e che riguardano rapporti di lavoro instaurati entro il 30-4-2026 con contratti a termine che, al momento della trasformazione, hanno una durata complessiva non superiore a dodici mesi.

L’esonero si applica solo se le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, avvengono senza soluzione di continuità rispetto ai rapporti di lavoro a tempo determinato (si ripete, instaurati entro il 30 aprile 2026).

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico, di apprendistato e ai rapporti di lavoro intermittenti.

 

Assetto e misura dell’esonero

L’esonero dal versamento del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro è fruibile per un massimo di 24 mesi, nel limite di 500,00 euro mensili (in caso di rapporti di lavoro part time il massimale va adeguatamente riproporzionato).

 

Condizioni di spettanza

Di seguito facciamo una breve sintesi dei requisiti per beneficiare dell’esonero in questione (per una trattazione più approfondita vedere paragrafo 6-7, salvo quelle specifiche previste dal Dl n. 62, anche in questo caso si tratta di quelle consuete):

  • i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del Dlgs n. 150/2015;
  • possesso del Durc;
  • assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale;
  • rispetto degli accordi collettivi nazionali, territoriali e aziendali;
  • la trasformazione non deve violare il diritto di precedenza;
  • il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo né licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva (a prescindere dalle qualifiche o mansioni rivestite dai lavoratori coinvolti) nei sei mesi precedenti la trasformazione;
  • i datori di lavoro non devono procedere, nei sei mesi successivi alla trasformazione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato dall'esonero in argomento o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito
  • in azienda non devono esserci sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale;
  • non deve trattarsi di un’assunzione che costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norma di legge o contrattazione collettiva;
  • il trattamento economico individuale dei lavoratori non deve essere inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva.

 

Incremento occupazionale netto

La trasformazione deve determinare un incremento occupazionale netto (secondo le regole ormai consolidate da anni) rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti, incremento che andrà mantenuto per ogni mese di fruizione dell’incentivo.