Malattia: l’INPS amplia le ipotesi di tutela

Malattia: l’INPS amplia le ipotesi di tutela

INPS. Circolare 16 giugno 2026, n. 65,

Con la circolare 65/2026, l’INPS fornisce indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al day hospital e nelle ipotesi di permanenza in determinate strutture specializzate.

giovedì 6 agosto 2026

Negli ultimi anni, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ha progressivamente ridotto il ricorso al ricovero ordinario a favore di modelli assistenziali alternativi (ambulatori, strutture specializzate, percorsi assistenziali brevi) che permettono di abbreviare i tempi di erogazione delle prestazioni. Al contempo, si sono diffuse le richieste di servizi dedicati a patologie complesse (disturbi psichici, dipendenze, disturbi della nutrizione, ecc.), che necessitano di interventi multidisciplinari e, talvolta, di permanenze in strutture specializzate.

Tenuto conto di questa evoluzione con circolare 16 giugno 2026, n. 65, l’INPS fornisce indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al day hospital e nei casi di permanenza in determinate strutture quali:

  • i Centri di Salute Mentale (CSM);
  • le strutture riabilitative e socio-riabilitative psichiatriche e le altre strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali;
  • le strutture di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e di Degenza Breve (DB);
  • le comunità terapeutiche e le strutture per dipendenze patologiche e
  • i centri per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA).

 

Nota bene. L’Inps precisa che in tutti i casi di equiparazione alla malattia comune permane l’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità (dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00), eventualmente presso l’indirizzo della struttura. L’obbligo di reperibilità non è invece applicabile per i ricoveri o in regime di day hospital.

La Circolare n. 65/2026 amplia le ipotesi equiparate al ricovero ospedaliero, garantendo una maggiore tutela ai lavoratori che, pur non essendo ricoverati in senso stretto, si trovano in una condizione di effettiva incapacità lavorativa. Si tratta, dunque, di chiarimenti rilevanti per la corretta gestione dei certificati medici e per il riconoscimento dell’indennità di malattia.

Prestazioni ambulatoriali equiparate al day hospital

Sono da considerarsi equiparati al day hospital e quindi al ricovero ospedaliero le seguenti prestazioni ambulatoriali complesse, in quanto determinano per il lavoratore un’effettiva incapacità di svolgere l’attività lavorativa nelle giornate programmate di accesso alla struttura sanitaria:

  • Day Service ambulatoriale (DSA);
  • Day surgery;
  • Macro Attività Ambulatoriale Complessa (MAC);
  • Bassa Intensità Chirurgica (BIC);
  • Pacchetto Ambulatoriale Complesso (PAC);
  • Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDT).

 

Dimissioni protette

Nei casi di “dimissioni protette” solo le giornate in cui il lavoratore accede presso la Struttura ospedaliera per effettuare accertamenti programmati sono indennizzabili come ricovero, mentre i restanti giorni possono essere riconosciuti come malattia solo se supportati da idonea certificazione medica che attesti l’incapacità lavorativa.

 

Centri di salute mentale (Csm)

Le giornate di presenza presso il Centro di salute mentale (CSM) per trattamenti programmati sono assimilabili ai cicli di cura ricorrenti e, quindi, sono indennizzabili come malattia. Inoltre, nel caso in cui sia prevista un’ospitalità notturna formalmente documentata come ricovero breve, la stessa viene equiparata al regime di day hospital.

 

Strutture riabilitative e socio-riabilitative psichiatriche e altre strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali

Le strutture psichiatriche residenziali (alta, media, bassa intensità assistenziale) e semiresidenziali  (centri diurni) autorizzate e/o accreditate dal SSN che garantiscono specifici requisiti organizzativi e professionali, e nel particolare:

  • presenza di una Direzione sanitaria;
  • tenuta della cartella clinica e del Piano Terapeutico Individuale (PTI) aggiornato;
  • procedure per la gestione dei farmaci e delle emergenze;
  • tracciabilità delle presenze e delle attività e
  • disponibilità di personale qualificato

sono equiparate al ricovero ospedaliero.

Invece, in assenza dei predetti requisiti, o se il ricovero avviene in strutture a prevalenza socio-educativa, prive di cartella clinica, la permanenza è trattata come malattia comune, in presenza di idonea certificazione medica.

 

Strutture di osservazione breve intensiva (OBI) e degenza breve (DB)

La permanenza presso il Pronto Soccorso o presso le citate Unità annesse alle Unità Operative di Pronto Soccorso, l’Osservazione Breve Intensiva (OBI) e la Degenza Breve (DB), che può durare anche per alcuni giorni in relazione alle condizioni del paziente che necessita di monitoraggio clinico e approfondimento diagnostico, presenta, ai fini della tutela previdenziale, le stesse caratteristiche del ricovero ospedaliero.

 

Comunità terapeutiche e strutture per le dipendenze patologiche

La permanenza:

  • presso strutture che garantiscono l’assistenza sanitaria è equiparata al ricovero ospedaliero.

Affinchè tale equiparazione sia possibile le comunità devono operare con équipe comprendente un medico responsabile, protocolli clinici e farmacologici, cartella clinica e Piano Terapeutico Individuale (PTI) e devono risultare autorizzate o accreditate dal SSN. Per il riconoscimento dell’indennità, il lavoratore deve esibire il certificato di dimissione, completo di diagnosi, rilasciato da un medico in servizio presso la struttura;

  • presso comunità a prevalenza socio-educativa, in assenza di cartella clinica e di responsabilità sanitaria diretta, è invece equiparata a malattia comune, previa certificazione medica attestante l’incapacità lavorativa. La permanenza residenziale in comunità prive di assistenza sanitaria e la permanenza semiresidenziale è equiparata alla malattia comune, previa presentazione di idonea certificazione medica attestante l’incapacità temporanea al lavoro.

 

Centri per disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (dna)

Ai fini della tutela previdenziale, quanto ai trattamenti effettuati presso i centri dedicati ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA), l’INPS chiarisce che:

  • le prestazioni in day service e in day hospital, nonché la permanenza in residenzialità intensiva sanitaria, sono equiparati al ricovero ospedaliero, purchè siano presenti l’accreditamento, la cartella clinica, il Piano Terapeutico Individuale (PTI) e un’équipe multidisciplinare;
  • le permanenze semiresidenziali o in strutture che non erogano prestazioni sanitarie sono equiparate alla malattia comune, previa certificazione medica attestante l’incapacità lavorativa.