Pillole di amministrazione del personale

Pillole di amministrazione del personale

giovedì 6 agosto 2026

Nuovo assunto dopo 1° luglio 2026 con precedente versamento alla previdenza complementare della sola contribuzione

 

D. Un  lavoratore  ha avuto un precedente rapporto di lavoro subordinato iniziato prima del 1° luglio 2026 durante il quale  il suo TFR è rimasto al 100% in azienda (in regime ex art. 2120 c.c.) ed è stato versato il solo contributo contrattuale al fondo negoziale. In data 1° agosto 2026, il dipendente viene riassunto da un nuovo datore di lavoro che non è soggetto al Fondo di Tesoreria Inps .In questo scenario: si applica il meccanismo di adesione automatica (silenzio-assenso dei 60 giorni) per la previdenza complementare?

 

R. Nel caso in esame, ci si trova di fronte a un lavoratore non di prima assunzione (in quanto assunto dopo il 30 giugno 2026, ma con precedenti rapporti di lavoro dipendente alle spalle). Al momento della nuova assunzione, il dipendente non ha in essere alcuna posizione attiva presso una forma pensionistica complementare alimentata dal conferimento, totale o parziale, del TFR (la sua iscrizione al fondo negoziale, infatti, era costituita dal solo contributo contrattuale).

In questa situazione, la precedente scelta del dipendente continua a produrre i suoi effetti: il TFR, di conseguenza, continua a essere gestito secondo l’articolo 2120 c.c., escludendo l’applicazione del nuovo meccanismo di adesione automatica ai fondi pensione.