FATTURE ELETTRONICHE: OBBLIGATORIA L’INDICAZIONE DEL CUN PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI MONITORATI

FATTURE ELETTRONICHE: OBBLIGATORIA L’INDICAZIONE DEL CUN PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI MONITORATI

di Marco Baldin

martedì 4 agosto 2026

Premessa

Con il provvedimento n. 93628 del 18 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per l’integrazione delle fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una Commissione Unica Nazionale (CUN), tra cui, ad esempio, suini, conigli e uova. L’obbligo, previsto dall’art. 3, comma 7-bis, del D.L. 63/2024 fino al 31 dicembre 2028, risponde all’esigenza di monitorare i prezzi lungo le filiere agroalimentari, aumentare la trasparenza nelle relazioni commerciali e contrastare le pratiche sleali. In assenza di una decorrenza espressa nel provvedimento, in applicazione dell’art. 3, comma 2, dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), il nuovo adempimento deve ritenersi efficace a partire dal 16 maggio 2026. La novità interessa da vicino anche le cooperative agricole e agroalimentari che emettono fatture di vendita dei prodotti monitorati.

 

Cosa sono le Commissioni Uniche Nazionali

Le CUN, istituite e disciplinate dall’art. 6-bis del D.L. 51/2015, sono lo strumento di riferimento nazionale per la formulazione, in modo regolamentato e trasparente, dei prezzi indicativi e della tendenza di mercato delle filiere maggiormente rappresentative del sistema agroalimentare. Vi partecipano, secondo criteri oggettivi di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni dei produttori agricoli, dell’industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione; le Commissioni hanno sede presso una o più borse merci e operano con il supporto di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. Le quotazioni formulate dalle CUN costituiscono il riferimento che gli operatori possono adottare nei contratti di compravendita e cessione.

 

Come si compila la fattura elettronica

Il provvedimento non introduce nuovi campi nel tracciato, ma valorizza un elemento già esistente: il blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, ripetibile su ciascuna linea del corpo della fattura. Per ogni prodotto oggetto di transazione per il quale risulta attiva una CUN occorre compilare:

– il campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> con la dicitura "CUN";

– il campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> con il codice identificativo del prodotto, tratto dall’elenco dei codici CUN pubblicato sul sito del MASAF.

I codici sono alfanumerici, standardizzati a livello nazionale e differenziati per caratteristiche tecniche e commerciali del prodotto: una nomenclatura destinata a diventare un riferimento operativo stabile per la fatturazione nelle filiere interessate. La compilazione del blocco, facoltativa a livello di schema XML, diventa quindi obbligatoria, dal 16 maggio 2026, per i soggetti che emettono fatture di vendita dei prodotti monitorati.

 

Box operativo – esempio di compilazione

Cooperativa che cede una partita di suini da macello soggetta a rilevazione CUN:

Linea fattura: descrizione prodotto, <Quantita> 150, <UnitaMisura> capi, <PrezzoTotale> come da contratto;

Blocco <AltriDatiGestionali>: <TipoDato> = "CUN"; <RiferimentoTesto> = codice del prodotto reperito nell’elenco MASAF corrispondente alla specifica categoria commerciale.

Il blocco va ripetuto per ciascun prodotto monitorato presente in fattura.

 

La trasmissione dei dati alle Commissioni

I dati raccolti dal Sistema di Interscambio non restano confinati all’ambito fiscale: l’Agenzia delle Entrate trasmette con frequenza settimanale, tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati e per il tramite di B.M.T.I. S.c.p.A., alla segreteria tecnica di ciascuna CUN il codice CUN (campo 2.2.1.16.2), l’unità di misura (campo 2.2.1.6), la quantità (campo 2.2.1.5) e il prezzo totale (campo 2.2.1.11). Nel rispetto del GDPR, la trasmissione avviene esclusivamente in forma anonima e aggregata, con la finalità di predisporre report informativi sull’andamento dei mercati.

 

Profilo sanzionatorio: un obbligo a finalità statistica

Con le FAQ pubblicate sul proprio sito, il MASAF ha chiarito che l’obbligo di indicazione del codice CUN non assume natura fiscale, rispondendo esclusivamente a finalità statistiche e informative. Ne consegue che l’errata od omessa indicazione del codice non comporta l’applicazione di sanzioni di carattere fiscale. Resta ferma l’opportunità, per le imprese e le cooperative delle filiere interessate, di adeguare tempestivamente i gestionali di fatturazione e di formare gli uffici amministrativi, anche in vista dei controlli di coerenza dei dati trasmessi al mercato.