TASSAZIONE AGEVOLATA 2026 SU INCREMENTI RETRIBUTIVI DA RINNOVI CONTRATTUALI E SULLE MAGGIORAZIONI

TASSAZIONE AGEVOLATA 2026 SU INCREMENTI RETRIBUTIVI DA RINNOVI CONTRATTUALI E SULLE MAGGIORAZIONI

di Marco Baldin

martedì 4 agosto 2026

Premessa

Con la circolare n. 3/E del 24 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate è tornata sulle due misure di tassazione di favore introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 per i lavoratori dipendenti del settore privato: l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (comma 7), salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, e l’imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per i turni (commi 10 e 11). Rispondendo a una serie di quesiti, la circolare consolida e in parte amplia le indicazioni già fornite con la circolare n. 2/E/2026, con ricadute operative immediate per i datori di lavoro, ferme restando le condizioni soggettive e i limiti previsti dalla norma.

 

Imposta sostitutiva del 5%: quali incrementi rientrano

L’agevolazione si applica agli incrementi che confluiscono nella retribuzione diretta (dodici mensilità, tredicesima e quattordicesima). La circolare n. 3/E precisa che vi rientrano anche gli aumenti delle indennità mensili connesse alla mansione (ad esempio l’indennità di cassa e le indennità variabili), la retribuzione delle assenze tutelate (malattia, maternità/paternità, infortunio) per la sola parte integrata dal datore di lavoro, la retribuzione dei giorni di ferie, dei permessi contrattuali (ROL e PAR), la gratifica feriale – in quanto mensilità aggiuntiva assimilabile alla quattordicesima – e il trattamento per la festività soppressa del 4 novembre. Detassabile anche il superminimo assorbito dagli aumenti del rinnovo, pure quando riconosciuto con accordo individuale e non dal CCNL, in ragione dell’analoga funzione economica e della natura retributiva.

Sul piano temporale, in base al principio di cassa allargato, beneficiano dell’imposta sostitutiva gli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, anche se riferiti ad annualità precedenti alla sottoscrizione del rinnovo (ad esempio con decorrenza economica 2023) e anche se l’erogazione per tranches è iniziata prima del 2026, limitatamente però alle tranches corrisposte nel 2026. Restano esclusi gli importi erogati prima del 1° gennaio 2026, le somme una tantum e gli aumenti degli scatti di anzianità. In assenza di applicazione di un CCNL l’agevolazione non spetta.

 

Imposta sostitutiva del 15%: maggiorazioni e indennità

Sul fronte delle maggiorazioni, la circolare adotta un orientamento estensivo sulla domenica: l’imposta sostitutiva del 15% si applica in ogni caso alla maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro domenicale, anche quando la domenica non coincide con il giorno di riposo settimanale contrattuale, poiché tutte le domeniche sono giorni festivi ai sensi della L. 260/1949. Per i part-time verticali, il beneficio spetta solo per il lavoro prestato nel giorno di riposo stabilito dalle parti, mentre è escluso per il lavoro supplementare in giorni non identificabili come riposo o in esercizio di clausole elastiche con maggiorazioni ad hoc. Quanto allo straordinario, la regola generale ne prevede l’esclusione, ma la circolare chiarisce che per lo straordinario notturno e per quello festivo la detassazione al 15% si applica all’intera retribuzione corrisposta. Rientrano infine le indennità di reperibilità notturna, festiva e nei giorni di riposo – anche in assenza di effettivo intervento del lavoratore – e l’indennità di pernottamento (quesito riferito al CCNL Credito). Per i lavoratori impatriati e per docenti e ricercatori rientrati in Italia, l’imposta sostitutiva si applica sull’intero ammontare agevolabile, senza cumulo con gli abbattimenti previsti dai rispettivi regimi.

 

Box di sintesi – esempio numerico

Rinnovo CCNL sottoscritto nel 2025; aumento a regime di € 120 mensili corrisposto per 13 mensilità nel 2026: incremento detassabile € 1.560.

Imposta sostitutiva 5%: € 78. A titolo di confronto, con un’aliquota marginale IRPEF del 35%, oltre addizionali, il prelievo ordinario sarebbe superiore a € 546: il risparmio per il lavoratore è quindi di diverse centinaia di euro.

Maggiorazione per lavoro notturno di € 150 mensili per 12 mensilità: base € 1.800; imposta sostitutiva 15% = € 270, in luogo della tassazione ordinaria IRPEF e addizionali.

 

Indicazioni operative per i datori di lavoro

Per gli studi e gli uffici paghe è opportuno mappare, contratto per contratto, gli elementi retributivi interessati dai rinnovi 2024-2026, distinguere gli istituti detassabili al 5% da quelli soggetti alla sostitutiva del 15%, verificare l’eventuale rinuncia scritta del lavoratore e conservare evidenza dei criteri adottati, anche ai fini dei controlli. Restano da monitorare le indennità aggiuntive alla retribuzione base previste da alcuni contratti (si pensi allo IAR del CCNL cooperative di trasformazione prodotti agricoli o all’EPA del CCNL trasporto merci e logistica): la circolare non le cita espressamente, ma il riferimento alla retribuzione diretta ne conferma, a nostro avviso, la detassabilità.