CREDITO D’IMPOSTA CARBURANTI 2026 PER LE IMPRESE DELLA PESCA PROFESSIONALE

IL PUNTO SULLA DISCIPLINA DEL PRESTITO DA SOCI DI COOPERATIVA

di Enrico Maria Lovaglio

martedì 28 luglio 2026

Le società cooperative possono accedere al credito mediante il ricorso a strumenti diversamente regolati da quelli previsti ai sensi degli articoli 2467 e 2526, cod. civ., nella fattispecie, al risparmio da soci (prestito sociale) raccolto esclusivamente in relazione alle esigenze di perseguimento dell’oggetto sociale previsto nello statuto, nonché, soggetto a rimborso integrale e incondizionato.

La nozione vigente di prestito sociale è contenuta nel Provvedimento 8 novembre 2016 della Banca d’Italia, pubblicato nella G.U. n. 271/2016 (che ne ha aggiornato la Circolare n. 229/1999).

 

L’opera di revisione della disciplina in argomento, ai sensi della L. 205/2017 – la quale ha previsto di dotare l’istituto di norme ulteriormente idonee a garantirne maggiormente l’integrità, nonché la tutela dei prestatori del risparmio – è rimasta, nei fatti, parzialmente incompiuta. La prevista delibera Cicr, che avrebbe dovuto consentirne la piena attuazione, era attesa inizialmente entro il 1° luglio 2018, ma non è stata ancora emanata.

 

Il provvedimento 8 novembre 2016 della Banca d’Italia prevede che le società – pertanto, anche quelle legalmente costituite in forma cooperativa - possono effettuare la raccolta del risparmio dai soci con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari, a condizione che detta attività di raccolta, subordinata a particolari vincoli e a precise garanzie, sia stata chiaramente prevista nello statuto societario (si veda l’articolo 6, commi 1 e 3, deliberazione Cicr n. 1058/2005); altresì, sia stata operativamente disciplinata in un apposito regolamento interno.

 

L’istituto della raccolta di risparmio da soci di cooperativa è stato, appunto, interessato direttamente da una disciplina di revisione, ai sensi dell’articolo 1, commi 238-242, L. 205/2017, con lo scopo di introdurre nell’ordinamento previsioni normative più rigorose, non solo in termini di distintività, di limitazioni, di vincoli, di obblighi informativi, ma anche di garanzie, per i soci e i terzi, nonché di forme e di modi attinenti il controllo e il monitoraggio della raccolta di risparmio. In riferimento a ciò, Banca d’Italia non ha poteri di accertamento, né poteri sanzionatori nei confronti di soggetti non bancari, tra cui le cooperative. Cosicchè, sino a quando il Cicr, mediante la ripetuta delibera, non darà attuazione, fra gli altri, all’articolo 1, comma 241, L. 205/2017, eventuali violazioni della disciplina afferente alla raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche continueranno ad essere presidiate sostanzialmente da norme penali, ovvero dall’Autorità giudiziaria.

Ai sensi della disciplina di revisione del prestito sociale, l’articolo 1, comma 238, L. 205/2017 –vigente dal 1° gennaio 2018 – prevede che il prestito sociale debba essere impiegato esclusivamente in funzione di operazioni strettamente funzionali al perseguimento degli scopi mutualistici; in altri termini, l’attività di raccolta del risparmio dei soci è giustificata soltanto nell’ipotesi in cui rivesta una funzione di carattere meramente accessorio e strumentale rispetto all’attività che la cooperativa svolge istituzionalmente.

 

Il successivo comma 239 della disciplina in argomento – vigente dal 1° gennaio 2018 – prevede che la cooperativa, diversamente dalla pluralità di imprese che raccolgono finanziamenti da soci ai sensi dell’articolo 2467, cod. civ. (opportunità a cui non resta estranea la cooperativa) non deve effettuare la restituzione del risparmio che è stato raccolto soltanto dopo avere soddisfatto la generalità del ceto creditorio, chirografario o privilegiato. In particolare, nell’ipotesi di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, il risparmio dei soci prestatori non deve restare vincolato alla provvista destinata alla generalità dei creditori della cooperativa, anche nel caso in cui questa abbia provveduto a rimborsarne l’importo ai soci prestatori nei 12 mesi precedenti la sentenza di fallimento o il decreto di liquidazione coatta.

 

L’ulteriore comma 240 – non ancora vigente – ha previsto, per la cooperativa finanziata da soci prestatori di risparmio, indipendentemente dal loro numero, l’obbligo di effettuarne la raccolta sino a concorrenza dell’importo pari a 3 volte il patrimonio netto ricavato dal bilancio d’esercizio approvato. Patrimonio netto formato dall’ammontare complessivo di capitale sociale, riserva legale, riserve disponibili, comprese quelle che, in base a norma di Legge o di statuto, sono indivisibili tra i soci. Si individua una previsione diversa dalla disciplina tuttora vigente, laddove la previsione in parola si applica, tuttora, soltanto nell’ipotesi in cui i soci della cooperativa siano più di 50. Il comma anzidetto prevede, inoltre, che, quando entrerà in vigore la nuova disciplina, la cooperativa potrà adeguare con gradualità l’ammontare complessivo di risparmio che ha raccolto, entro 3 anni, decorrenti dalla citata delibera attuativa del Cicr. In via eccezionale, il periodo di adeguamento graduale dell’ammontare di risparmio complessivamente raccolto dai soci potrà essere motivatamente prorogato, con il consenso dei soci prestatori. Se, poi, la società cooperativa intendesse finanziarsi, ancora, raccogliendo ulteriore risparmio da soci durante il periodo di adeguamento, ciò non le sarà vietato, a condizione di agire nel rispetto dei vincoli più stringenti in materia di raccolta, stabiliti dalla novellata disciplina.

Il comma 240 – non ancora vigente – disciplina, altresì, le forme di garanzia del prestito sociale. Qualora il risparmio raccolto dalla cooperativa superi, contestualmente, l’importo di 300.000 euro e il valore del patrimonio netto iscritto nel bilancio d’esercizio, il 30% del prestito dovrà essere assistito da garanzie reali o garanzie personali rilasciate da soggetti vigilati; in alternativa, dovrà essere garantito da un patrimonio separato, deliberato formalmente ai sensi dell’articolo 2436 cod. civ. In alternativa, il 30% del risparmio raccolto dovrà essere assistito da uno schema apposito di garanzia, che permetta alla cooperativa che vi aderisce di assicurarne ai soci l’effettivo rimborso.

Il comma 240 – non ancora vigente – prevede un regime transitorio, di 2 anni dalla delibera Cicr di attuazione della disciplina in argomento, affinché la cooperativa possa adeguarsi ai citati schemi di garanzia. Sarà inoltre sottoposta ad ulteriori obblighi di informazione e pubblicità a tutela di soci, di creditori, di terzi. Se, poi, la cooperativa intendesse raccogliere risparmio da soci per importi significativamente elevati, complessivamente superiori a 2 volte il patrimonio netto di bilancio, ciò le sarebbe consentito a condizione di adottare modelli organizzativi di gestione del rischio e procedure per la gestione del rischio, ugualmente definiti nella ripetuta delibera del Cicr.

Da segnalare, nell’ipotesi in cui l’impresa cooperativa sia mutualisticamente non prevalente, secondo quanto disposto dagli articoli 2513 e 2514, cod. civ., che le somme raccolte complessivamente a titolo di prestito sociale sono soggette al vincolo afferente alle ipotesi previste dall’articolo 2545-quinquies, comma 2, cod. civ.

 

Il successivo comma 241 – non ancora vigente – prevede che il Mise (attuale Mimit) emani, a propria volta, entro 60 giorni dall’emanazione della più volte citata delibera Cicr, un Decreto, mediante cui vengono definite le regole e le modalità del controllo e di monitoraggio riguardanti l’adeguamento e il rispetto, da parte della cooperativa, degli obblighi in materia di raccolta del risparmio sociale.

Nello specifico, il successivo comma 242 – non ancora vigente – amplia con la lettera b-bis), aggiunta all’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 220/2002, l’oggetto della vigilanza cooperativa, prevedendone il controllo e il monitoraggio consistente nell’“accertare l’osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale” afferenti all’adeguamento e al rispetto delle relative prescrizioni da parte delle società cooperative che raccolgono risparmio da soci prestatori per importi superiori a 300.000 euro, nonché superiori al patrimonio netto iscritto nel bilancio d’esercizio più recente.

 

In conclusione – in base alla disciplina vigente – la raccolta del risparmio da soci comporta condizioni generali, non subordinate al numero di soci della cooperativa, né, all’ammontare complessivo del risparmio raccolto: − l’obbligo di prevedere nello statuto il risparmio da soci in funzione degli scopi mutualistici; − l’obbligo di disciplinarne la gestione con un regolamento predisposto dall’organismo di amministrazione ed approvato dai soci in assemblea, ai sensi dell’articolo 2521, cod. civ.; − il divieto di rimborsare “a vista” (ovvero, in qualsiasi momento, senza alcun preavviso o con preavviso inferiore a 24 ore) il risparmio raccolto.

 

La disciplina vigente prevede, diversamente, adempimenti subordinati al numero di soci che formano la cooperativa, nonché, all’ammontare complessivo del risparmio prestato. Le cooperative costituite da più di 50 soci, così come quelle costituite da meno di 50 soci, possono effettuare la raccolta di risparmio senza fornire apposite garanzie, a meno che, nelle prime, l’ammontare complessivo della raccolta superi di 3 volte il patrimonio netto. Se il limite viene superato, la cooperativa costituita da più di 50 soci deve aderire a uno specifico schema di “garanzia personale o garanzia reale finanziaria”, munito delle caratteristiche previste dal paragrafo 3.1, sezione V, Provvedimento 8 novembre 2016 della Banca d’Italia, che assicuri la copertura di almeno il 30% di risparmio raccolto, il quale, non può in ogni caso superare di 5 volte il patrimonio netto.

 

Le cooperative, formate da più di 50 soci, devono anche riportare nella nota integrativa al bilancio d’esercizio, nonché, riportare nelle relazioni semestrali degli amministratori, almeno, le informazioni seguenti: − l’importo complessivo di risparmio da soci raccolto alla data di riferimento, rapportato al patrimonio netto; − qualora l’importo complessivo della raccolta superi di 3 volte il patrimonio netto, l’indicazione del garante e dello schema di garanzia; − il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie prestate; − in caso di esonero dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato ai sensi dell’articolo 27, D.Lgs. 127/1991, la redazione di un prospetto che illustra l’ammontare di patrimonio netto, rettificato da effetti di operazioni con società controllate, rapportato all’importo complessivo di prestito raccolto; − l’indice di struttura finanziaria, ricavato dal rapporto tra patrimonio netto, comprensivo dei debiti a medio e lungo termine, e attivo immobilizzato. Allo scopo di favorirne la comprensione, l’indice di struttura finanziaria deve essere commentato negli allegati al bilancio d’esercizio: “un indice di struttura finanziaria > 1 (<1) evidenzia situazioni di (non) perfetto equilibrio finanziario dovuta alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della cooperativa”.