Il credito d’imposta “Transizione 5.0”, previsto dall’art. 38, d.l. 2 marzo 2024, n. 19, è riconosciuto alle imprese che negli anni 2024 e 2025 hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, di cui alle Tabelle A e B, annesse alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Finanziaria 2017), nell’ambito di progetti innovativi da cui deriva una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% - 5%.
Per l’accesso al beneficio, le imprese sono tenute a presentare al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), in via telematica, n. 3 distinte comunicazioni: i) preventiva, per la prenotazione del credito d’imposta, ii) di conferma, per indicare gli estremi delle fatture relative agli ordini con pagamento di acconti di importo almeno pari al 20% del costo totale; iii) di completamento, per allegare la certificazione attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti.
Il credito d’imposta in esame va indicato nel quadro RU del Modello Redditi 2026 – periodo di imposta 2025, se tale credito è stato comunicato dal GSE nel periodo di imposta 2025, riportando nel rigo RU1, casella 1, il codice credito “T6” e nel rigo RU5 l’importo del credito maturato, così come risultante dalle istruzioni allegate al Modello ministeriale.
L’Agenzia delle entrate ha ulteriormente chiarito, con due FAQ datate 30.06.2026, che, per l’indicazione del credito nel Modello Redditi, assume rilevanza l’anno in cui il GSE comunica l’importo effettivamente utilizzabile in compensazione nel Modello F24.
Questo chiarimento riguarda sia il credito di imposta “Transizione 5.0” ai sensi del citato art. 38, d.l. 19/2024 (utilizzabile con codice tributo 7072), sia il credito di imposta “Transizione 5.0” riferito alle imprese c.d. “esodate”, ai sensi dell’art. 8 del d.l. 27 marzo 2026, n. 38 (utilizzabile con codice tributo 7079).
Si ricorda che le imprese “esodate” sono quelle imprese che, dopo aver ricevuto dal GSE la comunicazione che i fondi erano esauriti, pur con un investimento che rispettava i requisiti di ammissibilità al beneficio, sono state successivamente ammesse a beneficiare del credito d’imposta in misura ridotta (come da comunicazione del GSE del 30/04/2026).
Pertanto, se la comunicazione del GSE, indicante l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante e utilizzabile in compensazione, è stata ricevuta dall’impresa nel 2026, tale credito andrà indicato nel quadro RU del Modello Redditi 2027, relativo al periodo di imposta 2026.