VERSAMENTO DEL 3% AI FONDI MUTUALISTICI PER LE COOPERATIVE

VERSAMENTO DEL 3% AI FONDI MUTUALISTICI PER LE COOPERATIVE

di Marco Baldin

lunedì 27 luglio 2026

Premessa

L’appartenenza al mondo cooperativo comporta un obbligo che, pur ricorrendo ogni anno, continua a generare dubbi applicativi negli studi professionali: la destinazione del 3% degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. L’adempimento, previsto dagli artt. 8 e 11 della L. 59/1992 e richiamato dall’art. 2545-quater c.c., riguarda tutte le società cooperative e i loro consorzi, senza eccezioni legate alla dimensione o al settore di attività. Per le cooperative con esercizio coincidente con l’anno solare, il termine di versamento cade quest’anno il 27 ottobre 2026.

 

Cooperative aderenti e non aderenti

Le modalità di assolvimento dipendono dalla collocazione associativa della cooperativa. Le cooperative aderenti alle Associazioni Nazionali riconosciute di rappresentanza (ad esempio Confcooperative, Legacoop, AGCI) destinano il contributo al fondo mutualistico costituito dalla propria centrale, seguendo le istruzioni operative da questa emanate, con versamento tramite bollettino postale o bonifico bancario. In caso di adesione plurima, il contributo va ripartito in parti uguali tra le centrali di appartenenza; in caso di passaggio da un’associazione all’altra in corso d’anno, l’attribuzione avviene in proporzione al periodo di iscrizione.

Le cooperative non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, o aderenti ad associazioni che non hanno costituito il fondo, versano invece la quota direttamente allo Stato mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 3012 ("Quota del 3% degli utili di esercizio e interessi"). Per questi soggetti è ammessa la compensazione con crediti tributari nel modello stesso; l’eventuale credito da versamenti eccedenti è compensabile solo previa autorizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

 

Termini di versamento e soglia minima

Il versamento deve avvenire entro 300 giorni dalla chiusura dell’esercizio: per le cooperative "solari" la scadenza è quindi il 27 ottobre (26 ottobre negli anni bisestili). Esiste una soglia di esonero: se l’importo dovuto non supera € 10,33, il versamento non è dovuto (art. 11, comma 4, L. 59/1992).

 

La base di calcolo: attenzione a riserve, perdite e ristorni

Il punto più delicato è la determinazione della base imponibile del contributo, che non coincide con il mero utile di bilancio. Occorre infatti sommare all’utile d’esercizio – comprensivo di plusvalenze, contributi e componenti non ordinarie – le somme destinate a riserve, ordinarie o straordinarie, anche indivisibili, durante l’esercizio. Dalla base vanno invece dedotti la quota di utile destinata alla copertura di perdite pregresse (ammessa solo se non residuano riserve utilizzabili a tale scopo e per la parte di utile eccedente gli accantonamenti obbligatori) e i ristorni deliberati dall’assemblea in sede di destinazione dell’utile.

 

Trattamento fiscale del contributo

Sul piano tributario, i versamenti ai fondi mutualistici godono di un regime di favore: sono esenti da IRES in capo al fondo percettore e deducibili, nel limite del 3%, dalla base imponibile della cooperativa erogante (art. 11, comma 9, L. 59/1992; Circ. Agenzia delle Entrate 53/E/2002).

 

Omesso versamento e controlli in sede di revisione

L’inadempimento non è privo di conseguenze: l’art. 11, comma 10, della L. 59/1992 sanziona il mancato versamento con la decadenza dai benefici fiscali e di altra natura riconosciuti alle cooperative, colpendo quindi il cuore stesso del regime agevolativo mutualistico. La corretta devoluzione del 3% è inoltre oggetto di verifica sistematica nell’ambito della revisione cooperativa ex D.Lgs. 220/2002: il verbale di revisione contiene una specifica scheda di controllo che ricostruisce, per gli ultimi due esercizi, risultato d’esercizio, accantonamenti, perdite nette, ristorni e importi versati, con indicazione delle date di versamento e dei fondi beneficiari. Per i professionisti che assistono cooperative – o che siedono nei relativi organi di controllo – la predisposizione di un prospetto di calcolo coerente con tale scheda rappresenta una buona prassi che agevola sensibilmente le operazioni ispettive.