Premessa
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale MASAF-MEF n. 24698 del 22 maggio 2026 sono state definite le modalità operative di accesso al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti destinato alle imprese della pesca professionale, previsto dall’art. 4 del D.L. 33/2026. Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma telematica SIAN, disponibile dalle ore 10:00 del 19 giugno e fino alle ore 23:59 del 20 luglio 2026: una finestra ormai in chiusura che impone la massima tempestività. La misura interessa anche le numerose cooperative di pesca che rientrano nella definizione di PMI.
Soggetti beneficiari
Possono accedere all’agevolazione le microimprese e le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca professionale, secondo la definizione della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato. Sono esclusi i soggetti destinatari di ordini di recupero pendenti per aiuti di Stato dichiarati incompatibili e le imprese rientranti nelle fattispecie escluse dal Regolamento (UE) n. 2022/2473 sugli aiuti nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
Misura dell’agevolazione e spese ammissibili
Il beneficio consiste in un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta, al netto dell’IVA, per l’acquisto di gasolio e benzina effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, con vincolo di destinazione esclusiva all’alimentazione del naviglio peschereccio impiegato nell’attività di pesca professionale. Lo stanziamento complessivo è di 10 milioni di euro: qualora le richieste eccedano tale importo, il credito sarà ridotto proporzionalmente tra tutti i richiedenti.
Presentazione della domanda e documentazione
La domanda si presenta esclusivamente sulla piattaforma SIAN, dichiarando sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti e l’assenza di cause di esclusione, e allegando copia del libretto di controllo del carburante e delle fatture di acquisto relative al periodo 1° marzo – 31 maggio 2026. Sul punto il decreto e le FAQ del MASAF forniscono tre precisazioni operative di rilievo: le fatture con data successiva al 31 maggio 2026 sono ammissibili purché riferite a carburante consegnato entro tale data (il diritto al credito sorge con la consegna), a condizione che riportino la data del rifornimento o siano accompagnate dal DDT; alle fatture deve essere allegata la quietanza di pagamento o altro documento idoneo; per le fatture non ancora quietanzate per pagamenti differiti concordati per iscritto con il fornitore, il beneficio resta fruibile presentando l’apposita dichiarazione sostitutiva contenuta nel modello di domanda (Allegato 1).
Le FAQ ministeriali hanno inoltre chiarito il requisito della regolarità tributaria: precludono l’accesso soltanto i debiti iscritti a ruolo, con termini di pagamento scaduti, eccedenti l’importo di € 1.500. Non concorrono alla soglia le cartelle oggetto di definizione agevolata ("rottamazione") o di rateizzazione attiva, purché il beneficiario sia in regola con i pagamenti delle rate.
Utilizzo del credito, trattamento fiscale e controlli
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che istituirà il codice tributo, e tassativamente entro il 31 dicembre 2026: non è previsto alcun rimborso per le quote non fruite. Il credito è esente da IRPEF/IRES e IRAP e non soggiace ai limiti generali annui di compensazione. La misura è cumulabile con altri aiuti, inclusi i de minimis, per i medesimi costi, nel limite del costo effettivamente sostenuto. MASAF e Agenzia delle Entrate effettueranno controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e sulla tracciabilità degli acquisti: in caso di indebita fruizione, il credito sarà revocato con applicazione di sanzioni e interessi.