IL NUOVO IPERAMMORTAMENTO 2026

IL NUOVO IPERAMMORTAMENTO 2026

di Marco Baldin

lunedì 27 luglio 2026

Premessa

Il nuovo iperammortamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 è divenuto pienamente operativo: il DM 7 maggio 2026 ha dettato le disposizioni attuative, mentre il DM 10 giugno 2026 ha definito i termini di apertura della piattaforma telematica del GSE e approvato i modelli di comunicazione. Dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026 è attiva, nell’area riservata del portale GSE, la procedura per la trasmissione delle comunicazioni preventive relative agli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Possono beneficiare della misura tutti i titolari di reddito d’impresa, incluse espressamente le società cooperative, a prescindere da forma giuridica e regime contabile; restano esclusi professionisti e forfetari, oltre alle imprese in liquidazione o procedura concorsuale e a quelle destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001. Il beneficio è inoltre subordinato al rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e alla regolarità contributiva (DURC).

 

Beni agevolabili e requisiti

L’agevolazione consiste in una maggiorazione del costo di acquisto dei beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli Allegati IV e V alla L. 199/2025 (aggiornamento degli Allegati A e B alla L. 232/2016, con ampliamento verso robotica avanzata, impianti interconnessi, software 4.0 e sistemi di intelligenza artificiale), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché dei beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi gli impianti di storage. L’Allegato IV contiene anche un elenco di beni espressamente esclusi (tra cui personal computer, notebook, stampanti e scanner di uso generico). I beni devono possedere i requisiti di strumentalità, novità e territorialità (utilizzo effettivo in strutture produttive situate in Italia). Da segnalare l’abrogazione, ad opera dell’art. 7 del D.L. 38/2026 con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, del requisito "Made in Europe": l’iperammortamento spetta ora indipendentemente dal luogo di produzione del bene, con l’eccezione degli impianti fotovoltaici, per i quali restano richiesti moduli ad alta efficienza prodotti nell’Unione europea (art. 12, comma 1, lett. b e c, D.L. 181/2023).

 

La misura: aliquote per scaglioni su base annua

La maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile è determinata per scaglioni di investimento riferiti a ciascun periodo d’imposta: 180% per la quota di investimenti fino a € 2.500.000; 100% per la quota eccedente € 2.500.000 e fino a € 10.000.000; 50% per la quota eccedente € 10.000.000 e fino a € 20.000.000. Come confermato dall’art. 4, comma 2, del DM 7 maggio 2026, gli scaglioni e il tetto di € 20 milioni si verificano autonomamente per ciascun esercizio e tornano integralmente disponibili nel periodo d’imposta successivo.

Esempio 1 – bene in proprietà

Costo storico € 10.000; maggiorazione 180%; coefficiente di ammortamento 20%; ammortamento civilistico allineato.

Costo fiscalmente rilevante: € 10.000 + (10.000 × 180%) = € 28.000.

Quota civilistica annua: € 2.000; quota fiscale annua: € 5.600.

Variazione in diminuzione annua in dichiarazione: € 3.600, fino a completo ammortamento, con effetti su IRES/IRPEF e non sull’IRAP.

 

Esempio 2 – investimenti 2026 per € 12.000.000

180% su € 2.500.000 = maggiorazione € 4.500.000;

100% su € 7.500.000 (quota da 2,5 a 10 milioni) = maggiorazione € 7.500.000;

50% su € 2.000.000 (quota eccedente 10 milioni) = maggiorazione € 1.000.000.

Maggiorazione complessiva: € 13.000.000, da tradurre in variazioni in diminuzione lungo il piano di ammortamento.

 

Per i beni in leasing finanziario la maggiorazione opera esclusivamente sulla quota capitale dei canoni e sul prezzo di riscatto, con deduzione nel rispetto della durata fiscale minima di cui all’art. 102, comma 7, TUIR; il momento di effettuazione dell’investimento segue le regole di competenza dell’art. 109 TUIR (consegna o spedizione per l’acquisto in proprietà, verbale di consegna per il leasing, ultimazione o SAL accettati per gli appalti).

 

L’iter presso il GSE: tre comunicazioni più il monitoraggio

La fruizione è subordinata a un iter articolato: 1) comunicazione preventiva, riferita a ciascuna struttura produttiva, con tipologia e importo degli investimenti e data prevista di interconnessione o di entrata in funzione; 2) comunicazione di conferma, da trasmettere entro 60 giorni dall’esito positivo delle verifiche del GSE, con indicazione del pagamento dell’acconto di almeno il 20% del costo di ciascun bene (per il leasing il requisito si considera soddisfatto con la stipula del contratto e l’ordine sottoscritto dal concedente) e degli estremi delle fatture; 3) comunicazione di completamento, da inviare dopo l’interconnessione ed entro il 15 novembre 2028, corredata dalle attestazioni sul possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile. Le variazioni di costo tra una fase e l’altra sono ammesse solo in diminuzione e il mancato invio di una delle comunicazioni impedisce il perfezionamento della procedura. A regime si aggiungono due comunicazioni periodiche di monitoraggio: entro il 20 gennaio di ciascun anno (investimenti realizzati, costi e previsioni di utilizzo) ed entro il 30 giugno (piano di ammortamento e quote di agevolazione imputate ai singoli esercizi), per l’intera durata di fruizione.

 

Decorrenza del beneficio e rapporti con il credito 4.0

Ai sensi dell’art. 4 del DM 7 maggio 2026, la maggiorazione rileva a decorrere dal periodo d’imposta di trasmissione della comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nel medesimo periodo e ferma la verifica positiva del GSE (10 giorni). Ne deriva un profilo operativo delicato: per dedurre la prima quota nel modello REDDITI 2027 non basta che il bene sia entrato in funzione e interconnesso entro il 31 dicembre 2026, ma occorre che entro tale data sia stata trasmessa anche la comunicazione di completamento; in difetto, la maggiorazione slitta al periodo d’imposta 2027, con disallineamento rispetto all’ammortamento ordinario. Quanto ai rapporti con il credito d’imposta 4.0, il comma 431 vieta la sovrapposizione dei due benefici sul medesimo investimento: sono preclusi gli investimenti per i quali il credito è già maturato e utilizzato (interconnessione, perizia, indicazione in dichiarazione, compensazioni avviate), mentre per gli investimenti "in itinere" – inclusi quelli prenotati entro il 31 dicembre 2025 ma non completati – appare sostenibile la rinuncia al precedente regime e l’accesso al nuovo iperammortamento, previa valutazione di convenienza e in attesa di chiarimenti ufficiali di MIMIT e Agenzia delle Entrate sulle modalità di documentazione della mancata fruizione del credito.