A pochi giorni dell’entrata in vigore della norma si forniscono indicazioni di tipo operativo ricavate da:
- le nuove Faq sulla previdenza complementare contenute sul portale del Ministro del lavoro . In questa circolare con “Faq” ci riferiamo a quelle sull’adesione dei lavoratori e dei relativi adempimenti datoriali.
- le Direttive fornite dalla COVIP con Deliberazione del 19-6-2026 sull'adesione automatica (per chiarire le casistiche complesse, il concetto di prima assunzione e le regole per i lavoratori riassunti);
Si resta, invece, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti già annunciati nel Portale della previdenza complementare
- le Istruzioni COVIP (per definire i requisiti minimi delle linee di investimento di default e il superamento del comparto garantito);
- il Decreto Interministeriale (Lavoro/MEF) per il rilascio del nuovo Modulo TFR3 che sostituisce il modello TFR2, con il quale il lavoratore indica la propria scelta in merito alla destinazione del TFR.
Va precisato che in attesa del DM, il Minlavoro ha rilasciato sul proprio sito
Tanto il fac-simile di informativa quanto il modello TF3 operano la distinzione tra:
- nuovi assunti di prima occupazione
- nuovi assunti non di prima occupazione.
ASSUNTI DA 1-7-2026 DI PRIMA OCCUPAZIONE
Si tratta dei soggetti senza precedenti assunzioni come lavoratori dipendenti.
All’atto dell’assunzione il datore di lavoro è tenuto (mediante la somministrazione dell’informativa) ad informare detti lavoratori
- sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare,
- sul meccanismo di adesione automatica,
- sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica,
- sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.
Il lavoratore ha tempo 60 giorni per esprimere la propria scelta, optando (nella sezione 1 del Modello TFR3) per:
- L’adesione automatica al fondo di previdenza complementare contrattuale
Va evidenziato che, nel caso siano presenti più fondi, la destinazione è a quello con più adesioni e, se non c’è un fondo contrattuale, la destinazione è al fondo Cometa.
Ovviamente, essendo automatica, l’adesione al suddetto fondo avviene anche nel caso in cui il dipendente non operi alcuna scelta (silenzio assenso).
È previsto l’obbligo di “adesione piena” che comporta il versamento del 100% del Tfr e delle quote contributive c/ditta e c/dipendente “nella misura definita dagli accordi”. Questo ultimo inciso rimanda a quanto è definito non solo nel ccnl, ma anche alle eventuali previsioni contenuti in accordi di II livello territoriali o aziendali.
Fa eccezione il caso dei lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29-4-1993, per i quali, se gli accordi non prevedano la destinazione del Tfr a previdenza complementare, la destinazione è almeno del 50%.
Nel caso adesione all’opzione A) (o di silenzio-assenso) il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione ed inizia i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, compresi arretrati. Una Faq sul sito del Ministero lo afferma esplicitamente rimarcando la discontinuità rispetto al periodo precedente. La competenza dei versamenti e la decorrenza dell'adesione automatica scattano dalla data di assunzione. Non si attende più il termine del periodo di ripensamento per far partire i conteggi, come avveniva in passato (ossia dal settimo mese).
Il meccanismo dell’adesione automatica non si applica ai soggetti assunti con contratti a tempo determinato inferiori a 60 giorni, posto che agli stessi non verrebbe garantito un sufficiente periodo di riflessione, indispensabile per l’adozione di scelte ponderate. Non è stato chiarito il caso di superamento dei 60 giorni per effetto di una proroga.
L’adesione automatica non esplica i suoi effetti nemmeno nel caso in cui prima della scadenza del periodo di 60 giorni il rapporto di lavoro cessi.
Per contro eventuali sospensioni dell’attività lavorativa del dipendente non comportano la sospensione del computo dei suddetti 60 giorni.
- In deroga a quanto previsto nel caso A), il lavoratore ha la facoltà di non versare la contribuzione prevista a suo carico qualora la sua Retribuzione Annua Lorda (RAL) risulti inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335) - 546,24 euro/mese, 7.101,12 euro/anno.
- La scelta esplicita di conferire l'intero Tfr maturando a un'altra forma di previdenza complementare (è comunque teoricamente possibile anche l’adesione esplicita al fondo contrattuale)
- La scelta esplicita di mantenere il Tfr in azienda o al Fondo tesoreria in base alla condizione aziendale. La scelta può essere sempre revocata e il lavoratore può conferire il Tfr maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Non è invece possibile la scelta contraria: l’opzione esplicita o tacita per la previdenza complementare rimane per tutta la vita lavorativa. Questa disposizione valeva già per tutti i lavoratori indipendentemente dalla data di assunzione.
Nel caso di scelta di adesione ad un fondo diverso da quello negoziale, non sembra dovuta la quota a carico del datore di lavoro.
ASSUNTI DA 1-7-2026 NON DI PRIMA ASSUNZIONE
Per questa tipologia di lavoratori, all’atto dell’assunzione il datore di lavoro è tenuto a:
- informare il lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare;
- verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare (in merito il dipendente rilascia apposita dichiarazione).
Il fac-simile predisposto dal Ministero contiene sia le informazioni da fornire al lavoratore (al paragrafo B) sia una breve scheda per la raccolta delle informazioni sulla sua storia previdenziale complementare (box finale).
In questo ambito va operata un’ulteriore suddivisione tra i lavoratori che dichiarano:
- una precedente adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con Tfr totale o parziale
- di non avere già un'adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con Tfr totale o parziale.
Lavoratori con precedente adesione
I lavoratori che dichiarano una precedente adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con Tfr totale o parziale, hanno tempo 60 giorni per attuare la loro scelta nella SEZIONE 2 del modello TFR3 con le seguenti opzioni possibili opzioni.
- Adesione automatica (anche con silenzio assenso) al fondo di previdenza complementare contrattuale di riferimento
Anche in questo caso se sono presenti più fondi la destinazione è a quello con più adesioni, se non c’è un fondo contrattuale la destinazione è al fondo Cometa.
Se il lavoratore era già aderente ad una forma di previdenza complementare, presso il nuovo datore di lavoro la libertà di scelta è limitata al fondo: il Tfr deve essere destinato a previdenza complementare; se il dipendente non attua la scelta nei 60 giorni: il dipendente avrà 2 differenti fondi di previdenza complementare.
È previsto il versamento del 100% del Tfr e delle quote c/ditta e c/dipendente
Caso particolare. Qualora il lavoratore, pur già iscritto a una forma di previdenza complementare, non conferisca alla stessa neanche parzialmente il TFR maturando (ad esempio, adesione con versamento dei soli contributi), il meccanismo di adesione automatica non opera
Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29-4-1993, se gli accordi non prevedono la destinazione del Tfr a previdenza complementare, la destinazione è almeno 50%.
Nel caso del c.d. silenzio-assenso il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione ed inizia i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, compresi arretrati.
- In deroga a quanto previsto nel caso A), il lavoratore ha la facoltà di non versare la contribuzione prevista a suo carico qualora la sua Retribuzione Annua Lorda (RAL) risulti inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335) - 546,24 euro/mese, 7.101,12 euro/anno.
- Scelta esplicita con indicazione del fondo a cui versare il proprio TFR.
Lavoratori senza precedente adesione
I lavoratori che dichiarano di non avere già un'adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con Tfr totale o parziale, senza una diversa scelta, mantengono le regole dell’art. 2120 c.c. e quindi il Tfr resta in azienda oppure va al Fondo Tesoreria Inps.
Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte dello stesso di rivedere, in un momento successivo, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare.
Tabella Comparativa: silenzio-assenso (fino al 30 giugno 2026) verso adesione automatica (dal 1° luglio 2026)
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Caratteristica
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Meccanismo fino al 30/6/2026
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Nuovo meccanismo dal 1/7/2026
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Tempo di scelta
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6 mesi
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60 giorni
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Oggetto del versamento
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Solo TFR (adesione tacita standard)
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Contribuzione piena (TFR + Datore + Lavoratore)
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Decorrenza economica
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Dal 7° mese in poi
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Dalla data di assunzione
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Comparto di Default
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Comparto Garantito
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Linea coerente con il profilo/età
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Fondo Tesoreria INPS
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Regolato dalla L. 296/2006
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Modificato dalla L. Bilancio 2026)
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PORTABILITÀ
Si fa infine presente che le disposizioni in materia di trasferimento della propria posizione da un fondo di previdenza all’altro, previste dalla L. Bilancio, si applicheranno a partire dal 31/10/26 (la data è stata rinviata dalla legge di conversione n. 50/2026 del decreto legge n.19/2026). In base a tali regole il dipendente iscritto ad un fondo previdenziale chiuso, decorsi due anni dall’iscrizione, ha il diritto incondizionato di dirottare la propria posizione e di mantenere il flusso del versamento datoriale verso qualsivoglia forma pensionistica da lui prescelta (fondi aperti e pip). Nel precedente dettato normativo, invece, il legislatore subordinava il diritto di trasferire il contributo del datore di lavoro nei “limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali”. Quindi se il lavoratore decideva di abbandonare il fondo chiuso negoziale (quello di categoria) per trasferire i propri fondi verso una forma pensionistica privata di mercato, perdeva il diritto di ricevere il contributo dell’azienda.
Tabella di riepilogo – Lavoratori dipendenti assunti dal 1° luglio 2026
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Prima occupazione
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Non prima occupazione (senza fondo)
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Non prima occupazione (con fondo attivo)
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Regime applicabile
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in assenza di scelta entro 60 giorni scatta l’iscrizione automatica alla previdenza complementare con conferimento del TFR e contribuzione prevista
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Tfr in regime art. 2120 c.c. (accantonato in azienda o versato a Fondo di Tesoreria in base alle dimensioni del datore di lavoro)
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in assenza di scelta entro 60 giorni scatta l’iscrizione automatica alla previdenza complementare con conferimento del TFR e contribuzione prevista
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Termine scelta
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60 giorni
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Nessun termine
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60 giorni
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Adesione automatica
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Si
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No
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Si
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Obbligo informativa
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Informativa rafforzata
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Informativa
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Informativa con verifica posizione pregressa
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Modello TFR2 o modulo sostitutivo
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Si
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Si
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Si
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Destinazione TFR in caso di adesione automatica
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Fondo pensione con conferimento integrale
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Nessun automatismo
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Fondo pensione con conferimento integrale
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Tipo contribuzione in caso di adesione automatica
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Contribuzione piena: TFR+ c/datore + c/lavoratore
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Solo in caso di adesione.
Contribuzione piena: TFR+ c/datore + c/lavoratore
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Contribuzione piena: TFR+ c/datore + c/lavoratore
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Decorrenza versamento
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Dalla data di assunzione con effetto retroattivo
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Dalla scelta
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Dalla data di assunzione con effetto retroattivo
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Possibilità TFR in azienda
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Si, con scelta esplicita entro 60 giorni
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Di “default”
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No
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Possibilità cambiare fondo
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Si
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Si, qualora si sia deciso di aderire ad un fondo
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Si
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Possibilità uscire da previdenza complementare
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Solo con scelta esplicita entro 60 giorni di non aderire al fondo di previdenza complementare
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No
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Opzioni in caso di scelta esplicita
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Adesione ad un fondo aperto/pip
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Adesione ad un fondo chiuso oppure ad un fondo aperto/pip
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- Adesione ad un fondo aperto/pip
- Mantenimento del fondo a cui si aderiva in precedenza (chiuso o aperto/pip)
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