Le tutele dei lavoratori per l’emergenza caldo

Le tutele dei lavoratori per l’emergenza caldo

Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nota n. 5484 del 6 luglio 2026

Regione Veneto. Ordinanza n. 58 del 16 giugno 2026

Decreto Legge n. 107 del 26 giugno 2026

 

L'ondata di calore che sta interessando il territorio nazionale impone ai datori di lavoro l’adozione di misure specifiche di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti ad alte temperature. Analizziamo in questo articolo le prescrizioni introdotte dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dall’Ordinanza della Regione Veneto

venerdì 10 luglio 2026

Oltre alle ordinanze emanate dalle Regioni, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 5484 del 6 luglio 2026, ha fornito specifiche indicazioni operative al personale ispettivo, annunciando un rafforzamento dei controlli sulla corretta gestione del rischio da stress termico negli ambienti di lavoro.

 

Il rischio da caldo deve essere valutato nel DVR

L'Ispettorato ricorda che il rischio derivante dall'esposizione alle alte temperature rientra tra i rischi che il datore di lavoro è tenuto a valutare ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.

Particolare attenzione deve essere riservata alle attività svolte stabilmente all'aperto e ai settori maggiormente esposti, quali:

  • edilizia;
  • cantieri stradali;
  • agricoltura e florovivaismo;
  • cave;
  • logistica;
  • attività di consegna svolte dai riders.

La valutazione deve tenere conto delle condizioni climatiche, dell'esposizione al sole, dello sforzo fisico richiesto, dell'uso dei dispositivi di protezione individuale e delle caratteristiche individuali dei lavoratori, comprese eventuali condizioni di fragilità.

 

Le misure di prevenzione come oggetto prioritario dei controlli

Gli ispettori non verificheranno soltanto la presenza della valutazione del rischio nel DVR o nel POS, ma anche l'effettiva adozione delle misure necessarie per prevenire i danni derivanti dal caldo.

Tra le principali misure da valutare:

  • rimodulazione degli orari di lavoro;
  • anticipazione delle attività nelle ore più fresche;
  • pause aggiuntive in ambienti ombreggiati o refrigerati;
  • disponibilità di acqua potabile fresca;
  • utilizzo di abbigliamento leggero e traspirante;
  • specifica informazione e formazione sui rischi da colpo di calore;
  • procedure di emergenza e primo soccorso.

Qualora le condizioni climatiche determinino un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro deve valutare la sospensione temporanea delle attività.

 

 

L'ordinanza della Regione Veneto

Per le aziende che operano nel territorio veneto occorre inoltre prestare particolare attenzione alle disposizioni emanate dalla Regione.

Con l'Ordinanza n. 58 del 16 giugno 2026, successivamente ampliata con un ulteriore provvedimento del 1° luglio 2026 (consultabili qui), la Regione Veneto ha introdotto specifiche limitazioni alle attività lavorative svolte in condizioni di esposizione prolungata al calore.

In particolare, fino al 31 agosto 2026, è vieto svolgere attività lavorative nelle fasce orarie comprese tra le 12:30 e le 16:00 nei giorni e nelle zone in cui il sistema Worklimate (INAIL-CNR) segnala un livello di rischio "ALTO" per i lavoratori esposti al sole e impegnati in attività fisica intensa.

 

L'ordinanza riguarda inizialmente:

  • agricoltura e florovivaismo;
  • cantieri edili all'aperto;
  • cave.

Dal 2 luglio 2026 le tutele sono state estese anche a:

  • cantieri stradali;
  • logistica di piazzale;
  • attività di consegna urbana svolta da riders;
  • lavorazioni del vetro artistico, anche in ambienti chiusi particolarmente esposti al calore generato dai forni.

La Regione raccomanda inoltre ai datori di lavoro di valutare una diversa organizzazione delle attività, anche attraverso la rimodulazione degli orari di lavoro, e di applicare le linee guida regionali in tutte le attività svolte all'aperto e nei locali non climatizzati influenzati dalle condizioni climatiche esterne.

Restano esclusi dal divieto gli interventi di pubblica utilità, protezione civile e tutela della pubblica incolumità, purché siano adottate adeguate misure organizzative e di sicurezza per ridurre il rischio da esposizione al caldo.

 

Lavoratori fragili

L'Ispettorato richiama inoltre l'importanza della sorveglianza sanitaria e del coinvolgimento del medico competente per individuare lavoratori particolarmente vulnerabili alle elevate temperature.

Potranno essere necessarie prescrizioni specifiche, limitazioni temporanee o misure aggiuntive di tutela in relazione alle condizioni di salute del singolo lavoratore.

 

Conseguenze in caso di mancato adempimento

L'assenza di una corretta valutazione del rischio microclimatico o la mancata adozione delle misure di prevenzione e protezione può comportare l'emissione di prescrizioni da parte degli organi di vigilanza e, nei casi più gravi, la sospensione delle lavorazioni fino all'eliminazione delle condizioni di rischio.

 

Cosa devono fare le aziende

Alla luce dell'attuale quadro normativo e dell'intensificazione dei controlli ispettivi, consigliamo di verificare con urgenza:

  • la presenza nel DVR della valutazione del rischio da stress termico;
  • l'aggiornamento del POS, ove previsto;
  • la concreta applicazione delle misure organizzative e preventive;
  • la corretta informazione dei lavoratori e dei preposti;
  • il monitoraggio quotidiano delle previsioni Worklimate;
  • il rispetto delle prescrizioni previste dall'Ordinanza della Regione Veneto per le attività interessate.

 

Il ricorso agli ammortizzatori sociali

Nel caso di sospensione o riduzione dell’attività sono già applicabili gli ammortizzatori sociali CIGO, FIS o, in agricoltura, CISOA, a causa di eventi oggettivamente non evitabili connessi alle eccezionali condizioni climatiche.

La causale «evento meteo» sarà invocabile quando il termometro supera i 35 gradi, oppure quando la temperatura percepita — anche per effetto dell'umidità — risulti superiore a tale soglia, tanto all'aperto quanto al chiuso.

Le aziende devono documentare nella relazione tecnica allegata alla domanda le specifiche condizioni lavorative: utilizzo di macchinari che innalzano la temperatura, impiego di dispositivi di protezione come tute o caschi.

La sospensione può avvenire  su segnalazione del responsabile della sicurezza aziendale e/o  in presenza di ordinanze regionali che vietino l'attività lavorativa nelle ore più calde.

Essendo strumenti derogatori:

  • non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
  • i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale
  • il termine di presentazione della domanda è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
  • l’informativa sindacale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148/2015 non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati;

 

Per quanto riguarda l’agricoltura, il ricorso alla CISOA per intemperie  stagionali,  è  riconosciuto  agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative.

Inoltre, queste integrazioni non sono conteggiate ai  fini  del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo  delle  prestazioni  di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

Altra deroga significativa riguarda la possibilità di riduzioni pari alla metà dell’orario giornaliero (ordinariamente la sospensione è a giornate).