Sotto il profilo retributivo, le parti concordano di riconoscere un incremento retributivo - calcolato sui minimi tabellari vigenti al 31 dicembre 2025 - nella misura del 9,5%, da riconoscere con le seguenti modalità:
- 6,5% con efficacia retroattiva, a decorrere dal 1° gennaio 2026,
- 3% a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Di seguito le tabelle retributive complete relative alle due decorrenze.
Retribuzione in vigore dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026
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Livelli
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Retribuzione al 31.12.2025
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Aumento dall'1.1.2026
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Retribuzione dall'1.1.2026
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Livello 7
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1553,67
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100,99
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1654,66
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Livello 6
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1693,52
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110,08
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1803,6
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Livello 5
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1771,17
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115,13
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1886,3
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Livello 4
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1864,4
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121,19
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1985,59
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Livello 3
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2004,22
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130,27
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2134,49
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Livello 2
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2175,13
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141,38
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2316,51
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Livello 1
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2361,57
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153,5
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2515,07
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Quadro
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2516,93
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163,6
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2680,53
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Retribuzione in vigore dal 1° gennaio 2027
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Livelli
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Retribuzione al 31.12.2026
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Aumento dall'1.1.2027
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Retribuzione dall'1.1.2027
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Livello 7
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1654,66
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46,61
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1701,27
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Livello 6
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1803,6
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50,81
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1854,41
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Livello 5
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1886,3
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53,14
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1939,44
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Livello 4
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1985,59
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55,93
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2041,52
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Livello 3
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2134,49
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60,13
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2194,62
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Livello 2
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2316,51
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65,25
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2381,76
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Livello 1
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2515,07
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70,85
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2585,92
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Quadro
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2680,53
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75,51
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2756,04
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In materia di orario di lavoro, a partire dal 1° giugno 2026 la retribuzione per le ore di flessibilità positiva è maggiorata del 30% (in precedenza, 20%). Il limite massimo delle ore utilizzabili in regime di flessibilità contrattuale è di 12 settimanali per un massimo di 144 ore l’anno.
Salvo quanto disposto all’articolo 15, le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi verranno retribuite con la maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della normale retribuzione.
Per quanto concerne l’integrazione a carico dell’azienda durante la malattia, per i giorni dal 4° al 180° l’integrazione è sempre al 100%, indipendentemente dal numero degli eventi annui.
In merito all’istituto della genitorialità, l’accordo di rinnovo interviene su più aspetti. Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, la lavoratrice madre, ovvero il padre lavoratore, potrà usufruire dell’esenzione dal lavoro notturno per un periodo di ulteriori sei mesi continuativi. Il congedo parentale obbligatorio per il padre lavoratore viene incrementato di un ulteriore giorno di permesso retribuito. In caso di malattia, la lavoratrice madre o il lavoratore padre possono richiedere fino a tre ulteriori giorni di permessi retribuiti, al fine di prestare assistenza a un figlio di età compresa tra i tre e i quattordici anni; tali permessi possono essere usufruiti anche in modo frazionato in gruppi di ore giornaliere.
A far data dal 1°gennaio 2026 la contribuzione a previdenza complementare, da calcolarsi sulla retribuzione utile per il calcolo del Tfr, sale dall’1,5 percento al 2 per cento. Nessuna contribuzione è dovuta dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore decida di aderire a una forma pensionistica diversa da quella contrattuale di riferimento.
Il contratto rinnovato decorre dal 1° gennaio 2026 e avrà efficacia temporale fino al 31 dicembre 2029.