Si tratta di misure già in vigore che erano state introdotte dal Dl n. 60/2024 (ne abbiamo parlato nelle Newsletter n. 8/2024, 12/2024, 7/2025, 8-bis/2025, 1/2026) e che erano state prorogate fino al 30 aprile di quest’anno dalla Legge di conversione del Dl n. 200/2025 (Legge n. 26/2026) c.d. decreto milleproroghe.
Va detto che il decreto lavoro, di fatto, ha riscritto le misure in questione al contempo abrogando la citata ultima proroga di quelli istituite nel 2024. Dobbiamo quindi parlare di “nuovi” esoneri che, infatti, sono stati denominati bonus donne 2026, bonus giovani 2026 e bonus Zes 2026.
Per tutte le casistiche il beneficio riguarda le assunzioni effettuate dall’1-1-2026 al 31-12-2026.
Nota bene. I datori di lavoro che a inizio anno avevano effettuato assunzioni di giovani, donne svantaggiate oppure in area Zes con le vecchie norme non potranno più utilizzarle e dovranno quindi verificare se dette assunzioni possano beneficiare dei nuovi bonus.
NORME COMUNI AI TRE BONUS 2026
Riportiamo di seguito le norme comuni ai tre bonus.
- Il bonus non è destinato alle stabilizzazioni dei rapporti a tempo determinato.
- Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e dei rapporti di apprendistato e delle qualifiche dirigenziali
- Condizionalità. Devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- i datori di lavoro non devono aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nei 6 mesi precedenti l’assunzione;
- il licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice assunta o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
- Non è possibile la cumulabilità dell’esonero con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, l’esonero è invece compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
- Tutti gli esoneri sono concessi entro limiti di spesa che saranno monitorati dall’Inps.
- È prevista la condizione che l’assunzione oggetto dello sgravio determini un incremento occupazionale netto.
L’incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
- Per accedere a uno dei tre esoneri, il datore di lavoro deve inoltrare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo che sarà reso disponibile sul sito istituzionale.
BONUS DONNE 2026
L’agevolazione spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1-1 al 31-12-2026, di donne di qualsiasi età, ovunque residenti in una delle seguenti condizioni:
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi considerate lavoratrici svantaggiate ai sensi delle lettere da b) a g) articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17-6-2014.
L’agevolazione consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi INAIL - resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche):
- con limite massimo di 650 euro mensili,
- per una durata massima di 24 mesi,
Lo sgravio è aumentato a 800 euro su base mensile se la lavoratrice con le caratteristiche indicate sopra è residente nelle regioni della Zes unica per il Mezzogiorno.
L’esonero (di 650 oppure di 800 euro mensili) è riconosciuto per un massimo di 12 mesi per assunzioni di donne che appartengono ad una di queste categorie (“lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17-6-2014)
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) aver superato i 50 anni di età;
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
Per fare chiarezza sulle diverse condizioni, limiti mensili e durate è stata può essere utile la seguente tabella.
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Lavoratrici
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Quota esonero
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limite massimo mensile ordinario
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limite massimo mensile ZES unica
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durata
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prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi , ovunque residenti.
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100%
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650 euro
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800 euro
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24 mesi
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prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi considerate lavoratrici svantaggiate ai sensi delle lettere da b) a g) articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17-6-2014.
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100%
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650 euro
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800 euro
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24 mesi
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appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere da a) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014
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100%
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650 euro
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800 euro
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12 mesi
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BONUS DONNE
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Norma
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Articolo 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62
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Indicazioni operative INPS
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Circolare n. 57 del 14 maggio 2025
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Datori
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Tutti i datori di lavoro privati, non imprenditori e agricoli inclusi
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Lavoratrici
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- Donne, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito
- da almeno 12 mesi e che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2, Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- da almeno 24 mesi
- Donne appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere da a) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014
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Tipo beneficio
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Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL),
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Misura massima del beneficio
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- 650 euro per l’assunzione di lavoratrici residenti in tutto il territorio nazionale nei limiti della spesa autorizzata
- 800 euro, per l’assunzione di lavoratrici residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno;
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Incremento occupazionale netto
occupazionale
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Sempre necessario
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Durata
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Massimo
- 24 mesi, per le ipotesi di assunzione lett. a)
- 12 mesi per le ipotesi di assunzione lett. b)
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Contratti ammessi
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Assunzione a tempo indeterminato
No trasformazioni di contratti a termine
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Note
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Sono esclusi i contratti di apprendistato e domestico, nonché il lavoro intermittente.
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Compatibilità con altre agevolazioni
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- non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente
- è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
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Condizioni generali
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Rispetto delle seguenti condizioni
- norme dell’articolo 31, D.Lgs. n. 150/2015
- nei sei mesi precedenti l’assunzione, non si sia provveduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva
- non si provveda, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice assunta con l’esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo. Diversamente l’esonero sarà revocato ab origine
- norme articolo 1, comma 1175, Legge n. 296/2006
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Aiuto di stato
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Si applica il regime di cui al Regolamento n. 651/2014. L’Inps registrerà l’esonero contributivo autorizzato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
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Autorizzazione UE
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Non necessaria
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BONUS GIOVANI 2026
Il bonus riguarda i datori di lavoro privati che dal 1-1-2026 al 31-12-2026 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In concreto si tratta dell’esonero
- al 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi premi e contributi Inail è riconosciuto,
- per un periodo massimo di 24 mesi
- per un importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
L’esonero riguarda l’assunzione di giovani under 35 alla data di assunzione incentivata
- privi da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito
ovvero
- privi da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito e appartenenti a una delle seguenti categorie (“lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17-6-2014):
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
Se l’assunzione avviene in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria il limite massimo del bonus sale a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
BONUS GIOVANI UNDER 35
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Norma
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Articolo 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62
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Indicazioni operative INPS
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Circolare n. 55 del 14 maggio 2026
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Periodo di validità
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Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026
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Datori
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Tutti i datori di lavoro privati, anche agricoli e non imprenditori
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Lavoratori
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Lavoratori (esclusi dirigenti) che non hanno compiuto 35 anni, che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato e privi di un impiego regolarmente retribuito
- da almeno 12 mesi, se appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- da almeno 24 mesi nelle altre ipotesi di assunzione
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Tipo beneficio
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Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL)
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Misura massima del beneficio
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Limite mensile di:
- ordinaria 500 euro
- maggiorata 650,00 euro per lavoratori residenti nelle Regioni della ZES Unica per il Mezzogiorno
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Incremento occupazionale netto
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Sempre necessario
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Compatibilità con altri esoneri
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- non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente
- è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
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Durata
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Massimo
- 12 mesi per l’assunzione di lavoratori “svantaggiati” ai sensi dell’art. 2, lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) del Regolamento UE n. 651/2014;
- 24 mesi, per le altre ipotesi di assunzione
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Contratti ammessi
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Assunzione a tempo indeterminato
No trasformazioni di contratti a termine
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Note
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Sono esclusi i contratti di apprendistato, intermittenti e di lavoro domestico
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Condizioni generali
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- rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi, di cui all’articolo 31, D.Lgs. n. 150/2015
- nei sei mesi precedenti l’assunzione, non si sia provveduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva
- non si provveda, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo. Diversamente l’esonero sarà revocato ab origine
- norme articolo 1, comma 1175, Legge n. 296/2006
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Aiuto di stato
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Si applica il regime di cui al Regolamento n. 651/2014. L’Inps registrerà l’esonero contributivo autorizzato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
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Autorizzazione UE
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Non prevista
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BONUS ZES 2026
Lo sgravio riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale nell’anno 2026 ed è così articolato:
- durata di 24 mesi;
- esonero al 100% dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi premi e contributi Inail);
- limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
L'esonero è limitato ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zes unica per il Mezzogiorno.
I lavoratori alla data dell'assunzione devono aver compiuto 35 anni di età ed essere disoccupati da almeno 24 mesi.
Per comprendere meglio le differenze tra la norma abrogata e quella nuova introdotta dal Decreto 1° maggio, abbiamo predisposto la seguente tabella di confronto.
BONUS ZES
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Norma
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Articolo 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62
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Indicazioni operative INPS
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Circolare n. 56 del 14 maggio 2026
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Periodo di validità
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Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026
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Datori
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datori di lavoro privati che
- occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e
- assumono a tempo indeterminato presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; Marche e Umbria) Il lavoratore deve materialmente svolgere la propria attività in una di tali regioni.
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Lavoratori
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Operai, impiegati e quadri che hanno già compiuto i 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi. L’esonero spetta altresì per i soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato da un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in esame.
L’esonero in esame non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
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Tipo beneficio
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Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico datore di lavoro, (esclusi i premi INAIL)
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Misura massima del beneficio
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Limite massimo mensile
650 euro per ciascun lavoratore
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Durata
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Massimo 24 mesi
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Contratti ammessi
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Assunzione a tempo indeterminato
No trasformazioni di contratti a termine
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Incremento occupazionale netto
|
Sempre necessario
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|
Compatibilità
|
- non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente
- è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
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Condizioni generali
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Rispetto di quanto segue
- principi generali di fruizione degli incentivi, di cui all’articolo 31, D.Lgs. n. 150/2015
- nei sei mesi precedenti l’assunzione, non si sia provveduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva
- non si provveda, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo. Diversamente l’esonero sarà revocato ab origine
- norme articolo 1, commi 1175 e 1176, Legge 27 dicembre 2006, n. 296
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De minimis
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Si applica il regime di cui al Regolamento n. 651/2014. L’Inps registrerà l’esonero contributivo autorizzato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
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Autorizzazione UE
|
Non prevista
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