Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro

Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro

Articolo  4 del Decreto Legge n. 62 del 30-4-2026.

 

Il Decreto Lavoro 2026 introduce una nuova agevolazione che intende favorire le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine stipulati con giovani under 35. La misura non è applicabile perché richiede l’autorizzazione della Commissione UE.

lunedì 25 maggio 2026

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva fino a 12 mesi (esclusi dirigenti) trasformati a tempo indeterminato è riconosciuto, per un massimo di 24 mesi, l’esonero al 100% dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (esclusi premi Inail) nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile.

In tutti i casi resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il beneficio riguarda i lavoratori che alla data della trasformazione non hanno compiuto il 35° anno di età e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.

La trasformazione dovrà avvenire tra  l’1-8-2026 e il 31-12-2026 e riguardare contratti instaurati entro il 30-4-2026. Il testo recita “senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro a tempo determinato”.

Destinatari solo i datori di lavoro privato con esclusione dei rapporti di lavoro domestico e dei rapporti di apprendistato e delle qualifiche dirigenziali.

 

Tipologia contratti considerati

Periodo in cui effettuare la stabilizzazione

Quota di esonero

Durata beneficio

Lavoratori interessati

Contratti a termine di durata non superiore a 12 mesi stipulati entro il 30.04.2026

dal 1.8.2026
al 31.12.2026

100% dei contributi (escluso Inail)
con limite mensile di 500 euro

24 mesi

Giovani che alla data della stabilizzazione non abbiano compiuto 35 anni e non abbiano mai avuto prima rapporti a tempo indeterminato

 

È prevista la condizione che l’assunzione oggetto dello sgravio determini un incremento occupazionale netto.

Oltre a quelle previste dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015, vi sono ulteriori condizioni, una preventiva e una successiva all’assunzione:

  • i datori di lavoro non devono aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nei 6 mesi precedenti l’assunzione.
  • il licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice assunta o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Non è possibile la cumulabilità dell’esonero con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, l’esonero è invece compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 1 co. 399-400 Legge 207/2024).

Tutti gli esoneri sono concessi entro limiti di spesa che saranno monitorati dall’Inps.

Il provvedimento non è operativo in quanto l’efficacia delle è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.