Con l’art. 10, il Decreto indica la contrattazione come luogo privilegiato per intervenire in materia con eventuali importi una tantum e altri strumenti di copertura economica per la vacanza contrattuale (comma 1).
In caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi per 12 mesi scatta una indennità di vacanza contrattuale: le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione forfettaria dell'incremento retributivo previsto dal comma 1, alla variazione dell'Ipca, nella misura pari al 30% della stessa, fatte salve eventuali diverse pattuizioni contrattuali (comma 2).
Il comma 3 contiene una norma che dovrà essere approfondita: nei settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi, l'adeguamento di cui al comma 2 non trova applicazione ed è legato a indicatori economici settoriali individuati dalla contrattazione collettiva.
Nel decreto mancano indicazioni per individuare questi settori, soprattutto per quanto riguarda la variabilità dei ricavi.
Il comma 4 stabilisce, relativamente al contributo di assistenza contrattuale che, ove previsto, non può essere riconosciuto decorsi 12 mesi dalla scadenza naturale del contratto.
La norma dovrebbe costituire un incentivo ad accelerare i tempi in quanto, dopo 12 mesi, il cac (che può essere a favore delle organizzazioni sindacali o datoriali o di entrambe) non potrebbe più essere pagato.
Queste disposizioni si applicano con le tempistiche indicate ai ccnl che scadono successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Si tratta quindi dei contratti che scadono dal 2-5-2026.
Per i contratti collettivi nazionali di lavoro già scaduti, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1-1-2027.