In base all’art. 4 del TU sulla maternità, i datori di lavoro di qualsiasi settore con meno di 20 dipendenti hanno diritto allo sgravio contributivo (50% dei contributi a carico) in caso di assunzione di personale a tempo determinato (e l'utilizzazione di personale temporaneo), in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo. Secondo la norma, la sostituzione può avvenire con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
La soglia occupazionale deve essere rispettata al momento dell’assunzione in sostituzione.
È inoltre possibile che l’assunzione avvenga con anticipo fino a un mese rispetto al periodo di inizio del congedo o anche con un anticipo superiore, se previsto dalla contrattazione collettiva.
L’agevolazione spetta:
- a prescindere dall’equivalenza delle qualifiche del “sostituto/a” e del “sostituito/a” e dal numero di lavoratori utilizzati,
- a condizione che venga rispettata l'equivalenza oraria delle prestazioni.
Come illustrato nel n. 01/2026 di questa Newsletter, con la Legge di Bilancio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, a partire dal 1-1-2026, il rapporto a termine in sostituzione può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.
Ora, con il Messaggio n. 1343 del 21/4/2026, l’Inps ha fornito le indicazioni operative per utilizzare tale sgravio contributivo.