Nei giorni scorsi il Servizio sindacale Confederale e l’Area lavoro di Icn hanno fatto il punto su alcune questioni aperte.
Pur nella consapevolezza che solo un ulteriore intervento di prassi potrebbe chiarire definitivamente la situazione, riportiamo di seguito le conclusioni dell’incontro.
Sono state sintetizzate le questioni che erano rimaste aperte dopo il seminario Icn di febbraio e le due circolari. Alcuni aspetti erano già abbastanza definiti, altri erano e rimangono problematici.
Sono anche stati presi in considerazione alcuni ccnl cooperativi che hanno particolarità.
Da subito la norma ha mostrato tutta la problematicità della trasposizione delle disposizioni nell’elaborazione pratica delle buste paga. Più si approfondisce il tema e magari si chiariscono i dubbi, più le complicazioni di tipo operativo aumentano.
INCREMENTI CONTRATTUALI
Un primo elemento di incertezza è costituito dal richiamo fatto dalla circolare AE del 2026 al paragrafo 1.1.2 della circolare Ae n. 28/E/2016 relativo alla determinazione del limite di reddito che si può sintetizzare così:
- per l’accesso al beneficio si deve tener conto anche di eventuali redditi da pensione, ma non dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- il regime agevolato è applicabile anche se nell’anno precedente non sia stato conseguito alcun reddito di lavoro dipendente e anche se il limite di reddito sia stato superato per effetto del conseguimento di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, compresi i redditi ad essi assimilati.
Si tratta di aspetti che non riguardano direttamente i datori di lavoro, ma sui quali i lavoratori potrebbero chiedere delle indicazioni.
A nostro parere si deve tener conto di queste precedenti disposizioni anche se alcuni commentatori non hanno ripreso il tema e hanno fatto genericamente riferimento ai redditi da lavoro dipendente.
Si può confermare anche la precedente indicazione relativa ai lavoratori impiegati nel 2025 solo per una parte dell’anno per i quali il reddito non deve essere ragguagliato all’anno.
Un secondo capitolo riguarda la contrattazione di riferimento. Da confermare anche, ma in senso negativo, l’esclusione dalla detassazione per gli aumenti derivanti da
- contratti territoriali o aziendali
- contratti territoriali di primo livello che sostituiscono il ccnl come regolamentazione primaria. Tra questi sono compresi quelli derivanti dalla contrattazione di secondo livello per gli operai e gli impiegati agricoli per i quali il ccnl determina gli aumenti per il primo biennio e i contratti integrativi per il secondo.
L’esclusione non deriva dalla lettera della Legge, ma una interpretazione restrittiva della circolare. Su questi aspetti sono in corso contatti con l’Agenzia per avere un chiarimento possibilmente in chiave estensiva.
Anche sul tema delle assenze si può confermare la precedente interpretazione.
In caso di assenze indennizzate dagli Istituti (malattia, infortunio, maternità/paternità…) la detassazione non può riguardare l’intero aumento, ma soltanto la parte dell’aumento che rimane a carico del datore di lavoro cioè l’integrazione. Ovviamente per i periodi nei quali la retribuzione è totalmente a carico del datore di lavoro, l’intera quota dell’aumento è detassabile
Analogamente, i compensi per i periodi di assenza a carico del datore di lavoro (ad esempio per ferie e permessi) gli aumenti saranno detassabili.
Non è il caso di soffermarsi sulle assenze non retribuite: senza retribuzione non c’è nulla da detassare.
La circolare ha affrontato il tema degli scatti di anzianità. Gli aumenti disposti dal ccnl, sia direttamente che per effetto di percentualizzazione sulla retribuzione non sono detassabili. Ci sembra una posizione condivisibile se non altro per le ulteriori complicazioni che produrrebbe.
Anche sul tema del riassorbimento degli aumenti nei superminimi (ovviamente se riassorbili in origine) la posizione dell’Agenzia è condivisibile: l’aumento è detassabile.
Ricordiamo che la circolare ha escluso la detassazione delle una tantum mentre, come vedremo nello specifico, riteniamo detassabili gli aumenti retroattivi.
Temi di specifici ccnl
Ccnl cooperative di trasformazione prodotti agricoli
Riteniamo che sia detassabile la tranche di aumento corrisposta nel 2024 con decorrenza 2023.
È anche detassabile, in quanto equiparabile agli aumenti della paga base, l’Incremento aggiuntivo della retribuzione (Iar).
Ccnl cooperative e consorzi agricoli
In questo caso la specificità è relativa agli operai a tempo determinato per i quali la retribuzione oraria comprende anche un terzo elemento a copertura di festività, ferie, 13ma e 14ma mensilità.
In linea generale gli aumenti retributivi su questi istituti sono detassabili. Riteniamo di conseguenza che lo sia anche il terzo elemento degli otd agricoli.
Ccnl cooperative sociali
L’intero aumento contrattuale del rinnovo 2024 (120,00 euro livello C1) è detassabile anche se nel 2026 non sono previste tranche.
Il ccnl è scaduto a fine 2025 e in questi giorni è stata presentata la piattaforma sindacale. Se il contratto fosse rinnovato nel corso dell’anno si potrebbe avere il caso particolare di detassazione nello stesso anno di importi derivanti da due ccnl.
In base alle indicazioni dell’Agenzia, la 14ma mensilità (introdotta come nuovo istituto retributivo con il citato rinnovo, ndr) non sembra detassabile. Sono in corso contatti per chiedere una diversa valutazione in quanto l’introduzione della 14ma è stata parte integrante dell’aumento contrattuale. Fino a diversa indicazione è comunque detassabile soltanto la quota di aumento (60 euro al livello C1). Sul tema registriamo richieste sindacali per la detassazione dell’intero importo della 14ma.
Vista l’attuale impostazione, non sono detassabili gli aumenti concessi agli educatori, compresi quelli derivanti dal passaggio dal livello D1 al livello D2.
Ccnl vigilanza privata e servizi di sicurezza
Il ccnl è stato rinnovato il 30-5-2023, quindi al di fuori del perimetro della Legge di bilancio 2026. Il 16-2-2024 è stata però firmata una ulteriore ipotesi di accordo che ha riconosciuto nuovi incrementi della retribuzione base.
Il rinnovo 2023 aveva previsto per l’aprile 2026 un aumento di 20,00 euro al IV livello. L’accordo del 16-2-2024, in applicazione della nota di raccordo contenuta nel precedente rinnovo, ha completamente sostituito la tabella degli aumenti.
Di seguito le due tabelle (sempre riferite al IV livello) a confronto
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Accordo 2023
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Accordo 2024
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Decorrenza
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Aumento
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Aumento
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1-6-2023
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€ 50,00
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1-6-2024
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€ 25,00
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€ 25,00
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1-6-2025
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€ 25,00
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€ 35,00
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1-12-2025
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€ 20,00
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€ 30,00
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1-4-2026
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€ 20,00
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€ 50,00
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1-12-2026
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€ 60,00
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Riteniamo che l’accordo del 2024 sia valido ai fini della detassazione di tutti gli importi definiti dallo stesso relativamente agli anni 2024-2026 avendo sostituito la precedente tabella per gli anni 2024-2026. Pertanto, gli importi detassabili sono i seguenti:
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da 1-1-2026
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€ 80,00
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da 1-4-2026
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€ 140,00
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da 1-12-2026
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€ 200,00
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Ccnl cooperative metalmeccaniche
L’unica specificità che segnaliamo è l’aumento dell’indennità trasferta che questo ccnl prevede in parallelo agli aumenti retributivi. Si tratta di un amento non detassabile (peraltro si tratta di un istituto che gode di esenzione Irpef ai sensi del Tuir).
Ccnl servizi ambientali
In questo caso la particolarità riguarda la revisione classificazione. Eventuali aumenti che possono derivare non sono detassabili.
Ccnl trasporto merci e logistica
Come per lo Iar del ccnl agroalimentare, anche L’elemento professionale d’area (Epa) di questo ccnl è detassabile.
Ccnl pulizie
La particolarità è data dall’aumento di 10,00 euro dal 1-7-2025 previsto dal rinnovo 2021 che si somma a quello di 40,00 euro previsti dal rinnovo del 13-6-2025. L’importo previsto nel 2021 non è detassabile in quanto il testo di legge prevede che si tratti di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1-1-2024 al 31-12-2026.
Ccnl cooperative edili
Segnaliamo questo ccnl perché il rinnovo nel 2025 consente la detassazione. La particolarità riguarda gli operai per i quali diverse prestazioni sono erogate tramite le casse edili. Il ccnl prevede un accantonamento per ferie e gratifica natalizia, ma a livello locale sono presenti anche regolamentazioni diverse (ad esempio con accantonamento per permessi).
In alcuni territori poi il pagamento delle prestazioni è effettuato dalla cassa edile, in altri transita per la busta paga.
Sarà quindi necessaria una analisi specifica per territorio in stretto contatto con la cassa edile competente.
MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ PER LAVORO NOTTURNO, FESTIVO, NEI GIORNI DI RIPOSO SETTIMANALE E INDENNITÀ DI TURNO
Si può confermare il precedente orientamento che escludeva la detassazione in queste situazioni.
- Gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), o quelli differiti (TFR), o ancora le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (quindi anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità). Il caso dovrebbe essere quello dell’eventuale, improbabile, incidenza di maggiorazioni e indennità su questi istituti.
- Le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (quindi anche la 13ma e la 14ma mensilità). Anche in questo caso dovrebbe trattarsi dell’incidenza sugli istituti.
- Le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno. Dal primo momento non era chiaro se l’eccezione fosse riferita all’intera retribuzione per straordinario notturno/festivo o soltanto alla maggiorazione. Salvo diverse indicazioni dell’Agenzia riteniamo detassabile soltanto la maggiorazione anche in caso di straordinario notturno/festivo.
- I compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Questi approfondimenti confermano la prima indicazione fornita e cioè che non sia detassabile l’importo della retribuzione oraria, ma soltanto la maggiorazione con la conseguenza che, in caso di retribuzione con paga oraria, sarà necessario separare la maggiorazione dall’importo orario.
La circolare dell’Agenzia aveva esplicitamente escluso dall’ambito applicativo della disposizione le somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali.
Da questo discende che importi di indennità o maggiorazioni aumentate dalla contrattazione di secondo livello non sono detassabili per la parte di aumento della maggiorazione. Sono invece detassabili le indennità e le maggiorazioni previste dal ccnl.
Temi di specifici ccnl
Ccnl cooperative di trasformazione
Il ccnl prevede la maturazione di ulteriori permessi rispetto a quelli ordinari in caso di lavoro a turni: è un istituto non detassabile.
Ccnl cooperative e consorzi agricoli
Il contratto prevede le “classiche” maggiorazioni in caso di lavoro a turni (operai agricoli lavoro notturno e/o festivo in regolari turni periodici maggiorazione del 10% - operai florovivaisti maggiorazione del 15%).
L’ultimo rinnovo ha previsto per gli operai agricoli che operano in turni con nastro orario 2x6 e/o 2x7 e/o 3x6 e/o 3x7 per almeno 6 mesi consecutivi nell’anno civile (1-1/31-12) una indennità di turno di 1 euro per ogni turno prestato nello stesso anno civile. Si tratta di una indennità detassabile. Sono ovviamente detassabili le indennità del 10 e del 15%.
Da segnalare che l’indennità può essere pagata anche con la busta paga del mese di gennaio. Se si è operato in questo senso l’importo è detassabile. Se il pagamento è avvenuto con la retribuzione del mese di dicembre 2025 (anche utilizzando il principio di cassa allargato) l’indennità non è detassabile. Lo sarà quella relativa al 2026 pagata nel mese di dicembre. È anche possibile una “doppia detassazione” se l’indennità 2025 è stata pagata nel 2026 e quella 2026 lo sarà entro il 18-1-2027 (busta paga relativa a dicembre e principio di cassa allargato).
Ccnl cooperative sociali
In questo caso sono previste queste indennità per lavoro notturno prestato dalle 22 alle 6:
- indennità di € 12,39 per prestazioni oltre le 4 ore e fino alle 8 ore per notte;
- indennità di € 6,20 per prestazioni oltre le 2 ore e fino alle 4 ore per notte.
Entrambe sono detassabili.
L’articolo 56 prevede anche una ulteriore disciplina in caso di turni su 24 ore, comprensivi di almeno 5 notti/mese per lavoratore: in questo caso è prevista una indennità di turno del 10% della quota oraria lorda per ogni ora di turno effettivamente svolta. La maggiorazione del 10% è detassabile in quanto riguarda le sole ore di turno.
Una ulteriore peculiarità è costituita Indennità di reperibilità per vincolo di permanenza nella struttura (articolo 57). Il contratto prevede una indennità fissa di 77,47 euro mensili e una di 20,00 per ogni notte di reperibilità di 7 ore. La circolare AE ha previsto la detassabilità delle indennità di reperibilità soltanto se relative a prestazioni in turno (difficile da ipotizzare in caso di reperibilità), notturne, festive/riposo. In linea generale le due indennità sono entrambe detassabili. Occorre però valutare singolarmente le situazioni che si discostano dalla previsione contrattuale (reperibilità non in orario notturno).
Il successivo articolo 58 prevede una indennità di 1,55 euro/ora. Saranno detassabili soltanto le indennità riferibili a periodi notturni o festivi o di riposo.
Ccnl pulizie e multiservizi
Non è detassabile la maggiorazione del 25% per il lavoro prestato nella sesta giornata.
Ccnl trasporto merci
Per il personale viaggiante cui spetta l'indennità di trasferta è dovuta anche una indennità euro 0,93 per ogni indennità trasferta (18-24 ore), o per ogni indennità di trasferta, anche in parte, con l'orario notturno. Anche in questo caso riteniamo che l’indennità sia detassabile.
Ccnl edilizia cooperativa
L’articolo 47bis del ccnl contiene una articolata normativa sulla reperibilità che però demanda alla contrattazione di 2° livello la definizione degli importi.
In attesa di un approfondimento del tema con l’Agenzia e con le altre associazioni datoriali per il momento è consigliabile non detassare.