Giurisprudenza

Giurisprudenza

mercoledì 1 aprile 2026

Quando è legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuta il trasferimento?

Ordinanza n. 29341 del 6 novembre 2025

 

Una lavoratrice impugnava il licenziamento disciplinare intimatole per assenza ingiustificata dal lavoro, dopo essere stata trasferita in una nuova sede situata in una città diversa, assegnata dall’azienda, sostenendo di non poter accettare la nuova sede per motivi familiari e per l’impossibilità di trasferirsi, a causa della presenza di due figli piccoli. La Cassazione rigetta il ricorso ribadendo che il lavoratore può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, non risulti contrario a buona fede o da concrete e comprovate ragioni ostative. Nel caso in esame la Suprema Corte ha stabilito che il rifiuto di trasferirsi non era sorretto da buona fede e da circostanze comprovate.

 

Legittimità del licenziamento per sopravvenuta inidoneità

Corte di Cassazione Ordinanza n. 24997 dell’11 settembre 2025

 

La Cassazione ha respinto il ricorso proposto da un lavoratore che era stato licenziato per sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione di operaio, accertata in seguito a un infortunio occorso sul lavoro.

A fondamento della decisione, i Giudici hanno richiamato il principio secondo cui a giustificazione del licenziamento il datore di lavoro è chiamato non solo a provare l’impossibilità di adibire il dipendente a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l’impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli in grado di consentire la conservazione del posto di lavoro senza comportare allo stesso tempo oneri finanziari sproporzionati per l’azienda.

Tale onere in capo al datore di lavoro può dirsi assolto nel caso di specie, in considerazione della ridotta composizione aziendale (che contava tre impiegati e tre operai) e delle limitazioni imposte al dipendente che erano del tutto incompatibili con le mansioni svolte dagli operai.