Come noto, il datore di lavoro ha l’obbligo di lavoro di rendere annualmente un’informativa scritta al lavoratore in smart working che individua i rischi generali e i rischi specifici connessi alla modalità di lavoro agile. Tuttavia per la violazione di tale obbligo non era finora prevista una specifica sanzione.
La nuova disposizione inserita nel T.U sicurezza prevede espressamente che per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
In merito al regime sanzionatorio, viene integrato l’art. 55, c. 5 del Dlgs 81/2008. Quindi se il datore di lavoro omette di consegnare la citata informativa, come previsto dal nuovo comma 7-bis, viene punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione.
NOTA BENE
Tenuto conto che l’obbligo sanzionato prevede l’invio dell’informativa con cadenza almeno annuale, si ritiene opportuno che i datori di lavoro inseriscano l’invio dell’informativa negli scadenziari in uso o in altri strumenti analoghi che garantiscano di adempiere annualmente all’obbligo, al fine di evitare le sanzioni.