Vigilanza del lavoro: obiettivi strategici per il periodo 2026-2028

Vigilanza del lavoro: obiettivi strategici per il periodo 2026-2028

Convenzione 2026-2028 tra il  Ministero Lavoro e Ispettorato Nazionale del Lavoro

 

Con la convenzione che regola per il triennio 2026-2028 i rapporti tra il Ministero del lavoro e l’Ispettorato nazionale del lavoro, tra gli altri aspetti, sono state identificate le linee strategiche e gli obiettivi assegnati a INL, nonché le risorse e le modalità di verifica dei risultati.

venerdì 27 marzo 2026

Per quanto riguarda le ricadute sui datori di lavoro, l’allegato A della convenzione riveste particolare importanza perché vengono dettagliati gli obiettivi rimessi all’Ispettorato e di come saranno realizzate le linee strategiche identificate.

L’obiettivo generale è la razionalizzazione dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso precise azioni:

  • assicurando che la vigilanza d’iniziativa, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza, sia rivolta nei confronti di aziende aventi diversa consistenza numerica di personale dipendente e nei diversi settori economici;
  • dedicando una quota percentuale, pari ad almeno il 50% dell’attività di vigilanza d’iniziativa, alle ispezioni in 5 dei seguenti settori: agricoltura, costruzioni, logistica e trasporto, attività manifatturiere, servizi di alloggio e ristorazione, intrattenimento e attività stagionali, commercio all’ingrosso e dettaglio e servizi alle imprese;
  • dedicando una quota percentuale, pari ad almeno il 50% dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alle ispezioni nei due settori ad alto rischio agricoltura e edilizia;
  • garantendo continuità alle azioni di prevenzione e contrasto al lavoro sommerso già intraprese in attuazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025;
  • assicurando supporto al Ministero del Lavoro per lo svolgimento dei controlli a campione presso i datori di lavoro che abbiano avuto accesso al Fondo Nuove Competenze;
  • mantenendo le attività INL nel territorio siciliano ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, prolungandole e, se necessario, incrementandole nonché organizzandone l’attività attraverso una gestione centralizzata della stessa;
  • assicurando, nell'ambito delle azioni transnazionali in materia di vigilanza sul lavoro, una specifica attenzione al contrasto dei fenomeni illeciti correlati anche alla crescente diffusione del distacco transnazionale di lavoratori, attraverso la pianificazione e realizzazione di ispezioni concertate e congiunte in collaborazione con le autorità competenti degli altri Paesi membri e con il qualificato supporto dell'ELA;
  • proseguendo con interventi ispettivi di contrasto a fenomeni di caporalato e sfruttamento dei lavoratori, svolti in modalità multi- agenzia in collaborazione con le altre autorità ed organizzazioni coinvolte, che interesseranno specifiche aree geografiche e settori merceologici con alti fattori di rischio quali l’esistenza di picchi stagionali di attività, il consistente utilizzo di manodopera scarsamente specializzata e la presenza di forme di intermediazione non autorizzate (oltre al settore agricolo, ad es. logistica, manifatturiero, edilizia, trasporto, consegna a domicilio, turismo, servizi di cura della persona, etc.);
  • assicurando specifica attenzione all’attività di vigilanza del mercato e alla conformità dei prodotti, anche in raccordo con l’INAIL, ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori (DPI);
  • invitando, attraverso l’Ispettorato territorialmente competente e su segnalazione delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, le aziende obbligate alla presentazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile che non abbiano provveduto a produrre il rapporto. Nel caso in cui l’inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, procederanno alla sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.